- Dis-Coll: cosa cambia con la manovra 2022
- Chi ha diritto alla Dis-coll
- Dis-coll: quando e come fare domanda
- Dis-coll: dopo quanto arriva
- Come funziona e come si calcola la Dis-coll
- Dis-coll 2022
- Sospensione e cessazione della disoccupazione
Dis-Coll: cosa cambia con la manovra 2022
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La Dis-coll, in virtù della legge di bilancio 2022, subisce alcune modifiche in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal primo gennaio 2022. A disporlo, come precisa la circolare INPS n. 3 del 4 gennaio 2022 (sotto allegata) è il comma 223 dell'art. 1 della manovra di bilancio, che va ad integrare l'art. 15 del decreto legislativo n. 22/2015, che contiene appunto anche la disciplina della Dis-coll, con il nuovo comma 15 quinquies.
Vediamo quindi prima che cos'è la Disc-coll, come funziona, quali sono le novità previste dalla nuova legge di bilancio per gli eventi di disoccupazione dal 2022 e qual'è infine l'importo massimo dell'inddenità per il 2022.
Chi ha diritto alla Dis-coll
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Hanno diritto alla Dis-coll i collaboratori coordinati e continuativi, che sono in disoccupazione volontaria e risultano iscritti alla gestione separata Inps.
I collaboratori coordinati e continuativi, si ricorda, sono dei lavoratori che, pur in assenza di un contratto di assunzione, sono soggetti alle direttive dell'azienda a cui solo legati. Si tratta in sostanza di una categoria di lavoratori a metà strada tra il dipendente e l'autonomo.
Dal primo luglio del 2017, in virtù dell'art. 7 della legge n. 81/2017, che ha aggiunto all'art. 15 del dlgs n. 22/2015, alcuni commi, la Dis-coll è stata estesa anche ai dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio e agli assegnisti relativamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da questa data.
Requisiti
I requisiti indispensabili affinché i predetti soggetti possano beneficiare della Dis-coll sono sanciti dal comma 2 dell'art. 15 del d.lgs n. 22/2015, che così recita:
"La Dis-coll e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione."
Chi ne è escluso?
Dalla Dis-coll sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono una pensione, i titolari di partita Iva, coloro che ricoprono il ruolo di sindaco, amministratore e revisore di società e infine le associazioni e gli enti in possesso o privi di personalità giuridica.
Condizioni
Come previsto dal comma 10 dell'art. 15 del d.lgs n. 22/2015, l'erogazione della Dis-coll è condizionata:
- dalla permanenza dello stato di disoccupazione;
- dalla "regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti".
Dis-coll: quando e come fare domanda
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L'istanza per ottenere la Dis-coll deve essere presentata telematicamente attraverso il sito dell'Inps, nel termine di 68 giorni dalla data in cui viene a cessare il contratto di collaborazione/assegno/dottorato.
Se non si è pratici dei servizi online dell'Inps, a cui accedono i titolari di SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), è comunque possibile chiamare il Contact center (al numero 803164 gratuito da rete fissa o lo 06164164 (da rete mobile). In alternativa ci si può rivolgere a un ente di patronato o a un intermediario Inps.
Dis-coll: dopo quanto arriva
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La decorrenza della Dis-coll varia in base al momento in cui viene presentata la domanda:
- se essa è presentata entro otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dall'ottavo giorno decorre la Dis-coll, mentre se viene avanzata dopo otto giorni dalla cessazione del rapporto, allora la Dis-coll decorre dal giorno successivo;
- se invece la domanda è presentata durante la maternità o la degenza ospedaliera indennizzati la Dis-coll decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione di detto periodo, mentre se viene presentata dopo che la maternità o la degenza sono cessati, ma sempre nei termini di legge, la Dis-coll decorre dal giorno successivo.
Come funziona e come si calcola la Dis-coll
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La Dis-coll: viene riconosciuta mensilmente per un numero di mensilità pari alla metà di quelle contributive, da calcolare a partire dal primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui il rapporto di lavoro è cessato e la cessazione stessa, nel limite massimo di sei mesi.
Dei mesi in cui il lavoratore percepisce la Dis-coll non si tiene conto ai fini pensionistici, poiché la stessa non dà diritto a contributi figurativi. Questa la disciplina per gli eventi di disoccupazione fino al 31 dicembre 2021, che come vedremo, cambia per quelli decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Come calcolare la Dis-Coll
Per calcolare la DIS-COLL si parte dal reddito medio mensile del richiedente, dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali (che risulta dal versamento dei contributi effettuati, e che derivano dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all'indennità) dell'anno in cui è venuto a cessare il rapporto di lavoro e dell'anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, ovvero per i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Occorre però tenere conto, ai fini del calcolo della prestazione, di un valore limite, rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell'anno precedente, nella misura del 75% del reddito medio mensile del richiedente, se inferiore a tale valore, o al 75% di quest'ultimo, maggiorato del 25% della differenza tra reddito medio mensile e valore determinato, se superiore.
Dis-coll 2022
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Per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022 cambiano il meccanismo di riduzione della prestazione, la modalità di determinazione della durata della prestazione, la durata massima della prestazione e la regola sui contributi figurativi.
Décalage
La circolare Inps n. 3 del 4 gennaio 2022 ricorda prima di tutto che "L'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che l'indennità di disoccupazione DIS-COLL è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione)."
Ne consegue che ai sensi dell'articolo 15, comma 5 e del nuovo 15-quinquies, del dlgs n. 22/2015, l'indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce, come in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione, come sotto precisato:
1) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità ;
2) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3 % ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità."
Calcolo e durata della prestazione
A cambiare è anche il calcolo della misura. In relazione agli eventi di disoccupazione decorenti dal 1° gennaio 2022 infatti la Dis coll verrà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (anziché per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, come previsto dal comma 6 dell'art. 5).
Non sono computati ai fini della durata i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, inoltre per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2022, la prestazione non potrà in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi (mentre il comma 6, dell'art. 15, prevede una durata massima di sei mesi).
Contribuzione figurativa d'ufficio
La manovra del 2022 prevede inoltre "che per i periodi di fruizione della indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile calcolato al comma 4 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso (mentre, ai sensi del comma 7, dell'art. 15, per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi)."
Cambia anche l'aliquota contributiva
Il nuovo comma quinquies introdotto dalla manovra prevede inoltre che dal 1° gennaio 2022 i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi con borsa di studio che hanno diritto alla Dis-coll così come gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota pari a quella per la Naspi ossia, per cui dallo 0,51% all'1,31%.
Come viene corrisposta
Le pubbliche amministrazioni non possono, in virtù della legislazione vigente, effettuare pagamenti in contati per cifre superiori ai 1000.00 euro, per questo la Dis-coll deve essere corrisposta con mezzi di pagamento tracciabili, ovvero:
- bonifico presso lo sportello domiciliato dell'ufficio postale sito nel luogo di residenza o domicilio dell'avente diritto;
- accredito su conto corrente postale o bancario;
- versamento su libretto postale.
Importo massimo discoll 2022
Con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022 (sotto allegata) ,l'Inps comunica che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, in base ai criteri indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.250,87euro per il 2022 e che l'importo massimo mensile della misura non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.
Sospensione e cessazione della disoccupazione
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Nel momento in cui all'Inps giunge la comunicazione di assunzione del soggetto beneficiario della Dis-coll, la prestazione viene sospesa d'ufficio.
Il diritto alla Dis-coll invece viene meno nel momento in cui:
- cessa lo stato di disoccupazione in virtù di un contratto di assunzione;
- il beneficiario avvia un'attività autonoma, anche in forma di impresa, senza dare comunicazione all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa esisteva già nel momento in cui è presentata la domanda, non ha comunicato il reddito presunto ricavabile dalla stessa;
- al percettore viene riconosciuto il diritto all'assegno d'invalidità ordinario, a meno che costui non preferisca la Dis-coll;
- il lavoratore non partecipa regolarmente al percorso di riqualificazione professionale previsto dai servizi competenti.
Leggi anche:
- La disoccupazione involontaria
- Dis-Coll: indennità disoccupazione prorogata
Scarica pdf Circolare INPS DISCOLL - n. 3 del 04.01.2022Scarica pdf Circolare n. 26 del 16.02.2022
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