Come si svolge l' esame e il controesame del testimone nel processo penale italiano, la modalità della cross examination
Avv. Carlo Cordani - La cross examination è la modalità di esame del testimone prevista dal nostro codice di procedura penale, secondo la quale il pubblico ministero e gli avvocati difensori, nel corso del processo, si rivolgono direttamente al testimone, o all' imputato, nel formulare le proprie domande.

Esame del testimone: la cross examination

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Tale modalità è entrata in vigore con il codice di rito del 1988; infatti, in precedenza, le parti non potevano rivolgersi direttamente al testimone, perchè le domande potevano essere formulate soltanto dal Giudice. Il metodo della cross examination, o esame incrociato dei testimoni, permette un rapporto diretto tra le parti in causa ed il testimone, ed è pertanto ritenuto un fondamentale strumento per l' accertamento della verità processuale.

Il codice prevede le regole mediante le quali l'esame testimoniale deve svolgersi, stabilendo che esso ha inizio con le domande formulate dalla parte che ha chiesto l' esame di un determinato testimone, per proseguire con le domande formulate dalle altre parti.

Esame del testimone: come si svolge

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L' esame diretto di un testimone ha lo scopo principale di fornire la prova di determinati fatti, ed ha pertanto la finalità di far emergere determinate circostanze a favore della parte che ha chiesto che quel determinato testimone venisse chiamato a deporre.

Nel corso dell' esame condotto dalla parte che ha chiesto l' audizione nel processo di un determinato testimone e dalla parte che ha un interesse comune, sono vietate le domande nocive e le domande suggestive. Per domanda nociva si intende qualsiasi domanda che sia da ritenersi suscettibile di nuocere alla sincerità della risposta: si tratta della domande capziose, insidiose e comunque idonee a confondere il teste sulla risposta da fornire. Per domanda suggestiva si intende qualsiasi domanda che tenda a suggerire al testimone la risposta da fornire. Risulta evidente l'intento del legislatore di evitare che chi deduce un testimone a fornire la prova di un fatto possa anche suggerirgli le risposte durante l'esame diretto, in modo da manipolare a suo piacimento la genuinità della prova, tenuto anche conto del rischio che vi possa essere un esplicito o implicito accordo tra una parte ed un determinato testimone.

Il controesame del testimone

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Il controesame di un testimone ha lo scopo principale di evidenziare la scarsa credibilità di un testimone in merito ai fatti sui quali egli ha deposto nel corso dell' esame diretto. Nel corso del controesame si cerca cioè di far emergere gli elementi di inattendibilità dei fatti oggetto di dichiarazione nel corso dell' esame diretto. Anche nel corso del controesame, e cioè nella fase dell' esame in cui il testimone viene interrogato dalla parte avversa a quella che lo ha chiamato a deporre, sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. Nel contro esame invece, non sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. Ciò perché si presume che il testimone avverso alla parte che lo sta interrogando non sarà facilmente influenzabile da domande che tendono a suggerire la risposta, ed anche perché una maggiore libertà di manovra per il contro esaminatore potrà meglio evidenziare la credibilità del testimone. Il legislatore ha dunque ritenuto opportuno che chi conduce il controesame sia lasciato libero di saggiare l' attendibilità del teste anche con domande provocatorie e suggestive, perché si presume che non vi sia un accordo tra il testimone e la parte avversa a quella che ha chiesto l'esame di un determinato testimone.

Il riesame del testimone

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Terminato il controesame, la parte che aveva condotto l' esame del testimone, e cioè la parte che lo aveva citato, può porre al testimone ulteriori domande. Lo scopo principale del riesame del testimone è di consentire alla parte che lo ha chiamato a deporre, di poter correggere eventuali imprecisioni che possono essersi evidenziate nelle risposte fornite dal teste durante il controesame. Mediante il riesame si cerca di ottenere dal proprio testimone precisazioni, conferme e chiarimenti rispetto a quanto dichiarato nel corso del contro esame. Al termine del riesame non è previsto un ulteriore controesame del testimone; questo principio, determinato da ragioni di economia processuale, tende ad evitare interventi delle parti senza limiti.

Le contestazioni nell'esame testimoniale

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Qualora il testimone, nel corso del proprio esame, si discosti da quanto dallo stesso dichiarato in precedenza nel corso delle indagini, le parti possono utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso testimone, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero. Tali dichiarazioni rese precedentemente, lette in aula dalla parte che procede alla contestazione, possono essere valutate dal Giudice soltanto ai fini della valutazione della credibilità del testimone, ma non possono costituire prova dei fatti, salvo i casi di comprovata minaccia od offerta di utilità affinchè il teste non deponga o deponga il falso. E' in ogni caso facoltà delle parti di accordarsi, eventualmente, in merito alla completa utilizzabilità, ai fini della prova, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone.

Opposizioni e obiezioni nella cross examination: l'intervento del presidente

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Nel corso della cross examination, il Presidente del Tribunale, che dirige il dibattimento, deve intervenire, sia d' ufficio che in seguito ad opposizioni costituite da obiezioni orali presentate dalle altre parti, rispetto alla correttezza delle domande, al fine di assicurare la genuinità delle risposte e cioè allo scopo di evitare che vengano poste al testimone domande vietate dalla legge, quali ad esempio domande nocive, ovvero non pertinenti all' oggetto dell' imputazione, garantendo altresì la lealtà dell' esame e la correttezza delle contestazioni. L'eventuale obiezione deve essere presentata oralmente dalla parte che non sta conducendo l' esame, prima che il testimone risponda alla domanda che gli è stata posta, ed il Giudice dovrà ammettere o non ammettere la domanda accogliendo o rigettando l' opposizione. Il Presidente del Tribunale deve inoltre evitare, sia d'ufficio che in seguito ad opposizione di parte, che nel corso dell' esame condotto dalla parte che ha chiesto di sentire un testimone e da quella che ha un interesse in comune, vengano formulate domande suggestive, che tendono cioè a suggerire le risposte. E' importante rilevare che le obiezioni potranno essere presentate non soltanto prima che il teste risponda ad una domanda ritenuta illegittima perché in posta in violazione delle regole dell' esame testimoniale, ma anche nei confronti di una risposta ritenuta non genuina rispetto alla domanda posta, e cioè priva di schiettezza e di spontaneità. Il Presidente ha inoltre facoltà di porre, egli stesso, domande ai testimoni, fermo restando il diritto per le parti di concludere l'esame. Deve ritenersi che anche il Presidente o Giudice unico di Tribunale dovrebbe sicuramente astenersi dal porre al testimone domande nocive, e cioè domande suscettibili di nuocere alla sincerità delle risposte in quanto capziose ovvero insidiose ed idonee a confondere il teste e ad indurlo in errore. Si discute, invece, se il Giudice possa porre al testimone domande che tendono a suggerire le risposte: nonostante ciò non sia espressamente escluso dal codice di rito, si ritiene che il Giudice dovrebbe astenersi dal porre al testimone domande che suggeriscano la risposta, perché è evidente che il testimone, in tali casi, potrebbe facilmente lasciarsi influenzare dal potere dell'organo giudicante.


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