di Lucia Izzo - Non può essere riconosciuta l'attenuante del particolare valore morale nei confronti di chi uccide il familiare affetto da malattia grave e irreversibile, anche se il gesto è compiuto per interrompere le gravi sofferenze della vittima.
Nell'attuale coscienza sociale, infatti, il sentimento di compassione o di pietà è incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 50378/2018 (qui sotto allegata) con cui i giudici sono tornati a pronunciarsi sul delicato e controverso tema dell'eutanasia domestica.
Il caso
Gli Ermellini si trovano a decidere in relazione alla vicenda di un uomo, colpevole dell'omicidio volontario della moglie, anziana e gravemente malata di Alzheimer, e per questo condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione.
Il male aveva avuto una progressione sempre più invalidante sino al punto da rendere necessario il ricovero della donna in ospedale, non essendo più sufficienti le cure prestate direttamente dall'imputato tra le mura domestiche. Ed è proprio in ospedale che il marito decide di porre fine alla vita della moglie, ammettendo le sue colpe, e dichiarando di aver compiuto l'estremo gesto per porre fine alle sofferenze della consorte.
In base agli esiti delle perizie psichiatriche, i giudici di merito avevano ritenuto che l'imputato, al momento del fatto, si trovasse in condizione di diminuita capacità di intendere. La Corte d'assise di appello riconosceva le attenuanti generiche e l'attenuante per l'avvenuto risarcimento del danno, considerate prevalenti sull'aggravante del rapporto di coniugio.
Veniva, invece, negata la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, c.p. la quale dà rilievo, al fine di diminuire la pena, ai motivi dell'azione, qualora essi siano qualificabili come "di particolare valore morale o sociale".
Le decisioni di merito
Secondo le sentenze di merito, il presunto fine altruistico era accompagnato anche da un fine collegato a esigenze personali: il ricovero in ospedale aveva sottratto la vittima alle cure esclusive del marito, che così vedeva alterato un fattore di equilibrio psicologico personale, mentre il protrarsi delle sofferenze della moglie determinava sofferenza morale anche per lui.
Quanto alla liceità dell'eutanasia, in ordine alla scelta di sopprimere la vita di un proprio caro in condizioni di sofferenza fisica totale e irreversibile, si aggiungeva che il tema è ancora dibattuto e non consentito dall'ordinamento e che la coscienza sociale neppure approva le particolari modalità operative scelte dall'imputato (utilizzo di arma da fuoco in una camera d'ospedale).
In Cassazione, il difensore ritiene che sarebbe stata di particolare valore morale, invece, la scelta dell'uomo di far cessare le sofferenze della moglie dipendenti da una condizione patologica irreversibile e che il giudice a quo avrebbe negato l'attenuante solo sulla base di una controversa, in ambito sociale, discussione circa la liceità della eutanasia.
Eutanasia del familiare: il giudizio sul "valore morale"
Gli Ermellini rilevano come il giudizio volto a verificare il particolare valore morale dei motivi dell'azione debba indagare il profilo soggettivo, ovvero la personale valutazione compiuta dal reo nel determinarsi a commettere il reato, ma debba anche guardare agli orientamenti che la comunità sociale esprime, siano essi codificati in disposizioni normative come anche in comportamenti che, per la loro ripetizione, possano essere considerati espressione di un diffuso e comune sentire.
Nel caso in esame risulta certo individuabile un motivo definibile come altruistico se si va a guardare la complessiva condotta, antecedente e successiva, dell'imputato il quale si era sempre preso cura della moglie, non aveva nascosto il grave gesto compiuto e aveva spiegato la sua azione con la volontà di porre fine alle sofferenze della donna.
Eutanasia del familiare: la rilevanza del valore sociale
Tuttavia, il rilievo operato dalla norma sul valore "morale o sociale" consente di apprezzare sia i valori attinenti più direttamente la sfera personale che i cd. valori sociali: ed è proprio in base a questi ultimi che la Cassazione decide per il rigetto.
Nonostante l'ambivalenza del motivo che aveva fatto sorgere la decisione omicida, stante la particolare condizione del ricovero e della gravità irreversibile della patologia, gli Ermellini ritengono che ciò non toglie che nella psiche dell'imputato sia stata la compassione rispetto alla malattia della moglie a determinarlo all'omicidio.
La nozione di compassione rappresentata in ricorso, tuttavia, è attualmente applicata con riguardo agli animali di compagnia, rispetto ai quali è usuale, e ritenuta espressione di civiltà, la pratica di determinarne farmacologicamente la morte in caso di malattie non curabili.
Nei confronti degli esseri umani, invece, operano i principi espressi dalla Carta costituzionale, finalizzati alla solidarietà e alla tutela della salute. Ne consegue che la nozione di compassione, cui il sentire comune riconosce un altissimo valore morale, rimane segnata dal superiore principio del rispetto della vita umana, che è il criterio della moralità dell'agire.
Eutanasia: un tema ancora dibattuto
Del tutto distinto, secondo i giudici, è il dibattito culturale sui limiti al trattamento di fine vita e sul rilievo del consenso del malato, fondato sul principio costituzionale del divieto di trattamenti sanitari obbligatori.
Le sentenze di merito hanno osservato che nella coscienza sociale è ancora dibattuto il tema della eutanasia, e che comunque è chiaro il ripudio di condotte, come quella posta in essere dall'imputato, connotate da violenza mediante uso di arma da fuoco, e in un luogo pubblico.
Si tratta di argomenti non decisivi, ma significativi del perdurante rifiuto, nella coscienza sociale, di condotte caratterizzate da violenza su persona indifesa. Nel rigettare il ricorso, dunque, la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:
"Nella attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di pietà è incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo. Non può quindi essere ritenuta di particolare valore morale la condotta di omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica".
Cass., I pen., sent. 50378/2018• Foto: 123rf.com