Riflessi della sentenza penale di patteggiamento sul procedimento disciplinare per perdita del grado per rimozione
Avv. Francesco Pandolfi - A norma dell'art. 1392 del D. Lgs. n. 66/2010, il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato, con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

Inoltre, detto procedimento deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

Indice

Patteggiamento e procedimento disciplinare

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Ciò premesso, particolare attenzione deve essere riposta sulla natura della sentenza penale di patteggiamento e dei suoi riflessi sul procedimento disciplinare di cui parliamo.

In pratica, la natura di questa particolare sentenza è tale per cui essa non prescinde dalla responsabilità penale dell'imputato, dal momento che il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti non può emetterla se ricorrono le condizioni per il proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, ovvero perché il fatto non costituisce reato.

Vincolatività dell'accertamento del fatto

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Il risvolto è che resta impregiudicata, ai fini disciplinari, la vincolatività dell'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, contenuti appunto nella sentenza ex art. 444 c.p.p.

Cosa può fare l'Amministrazione?

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L'Amministrazione può mettere in atto una serie di attività valutative ad ampio raggio.

Potrà utilizzare gli indizi di colpevolezza raccolti per esercitare in giudizio l'azione penale: tanto equivale a dire che non c'è un obbligo specifico della G.d.F. di una diversa istruttoria per acquisire elementi di prova additivi.

Quello che ci si deve aspettare, dal punto di vista del militare incolpato, è che i profili di condanna devono essere valutati solo in relazione all'eventuale rilevanza sotto il profilo disciplinare.

Non altro.

Il comportamento dell'interessato

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Se ai fini del giudizio disciplinare il patteggiamento non è da solo sufficiente per arrivare ad affermare la responsabilità dell'incolpato, l'amministrazione può fare legittimo riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi durante il procedimento penale che appaiano ascrivibili al dipendente in base ad un ragionevole apprezzamento di tutte le altre risultanze del procedimento.

Tutto questo per dire, in definitiva, che l'eventuale ricorso che dovesse essere instaurato dal militare per chiedere l'annullamento del provvedimento disciplinare in parola, dovrà giocoforza tenere conto di tutte le variabili esposte e, nello specifico, del particolare collegamento che può essere ricavato tra la sentenza ex art. 444 c.p.p. e il procedimento disciplinare a latere.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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