di Valeria Zeppilli - La prescrizione è un istituto giuridico che collega al trascorrere del tempo il verificarsi di determinati effetti giuridici. Se nel diritto civile essa si sostanzia nell'estinzione di un diritto che non sia esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge (al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici), nel diritto penale la prescrizione assume dei connotati differenti.
Soffermiamoci, in questa sede, proprio sulla prescrizione penale:
- 1. Diritto penale e prescrizione
- 2. La ratio della prescrizione penale
- 3. Differenza tra prescrizione del reato e della pena
- 4. La prescrizione del reato
- 5. La prescrizione della pena
- 6. La riforma della prescrizione
Diritto penale e prescrizione
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La prescrizione penale, in linea generale, determina l'estinzione di un reato in conseguenza del trascorrere di un determinato periodo di tempo. Ciò vuol dire che, se entro un certo momento dalla sua commissione - fissato dalla legge - un fatto non viene punito come reato, si perde la possibilità di farlo e il presunto responsabile resta impunito.
Oltre che di prescrizione del reato, nel diritto penale si parla anche di prescrizione della pena, per riferirsi a un diverso istituto che, più tecnicamente, è denominato estinzione della pena per decorso del tempo. Ci si riferisce, in tal caso, alle ipotesi in cui il decorso del tempo incide non sul reato ma sulle conseguenze della sua commissione.
La ratio della prescrizione penale
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La prescrizione penale risponde all'esigenza di evitare che chi è innocente resti sine die senza un processo che si concluda con la sua assoluzione e che, quindi, lo stesso resti come in un limbo, in attesa di essere giudicato. L'istituto trova la sua giustificazione nell'assunto che, a distanza di un certo periodo di tempo dalla commissione di un fatto, vengono meno sia l'interesse dello Stato a punirlo che quello di reinserire socialmente il colpevole.
Sostanzialmente, quindi, la prescrizione serve a:
1. evitare che il tempo possa rendere più difficile la difesa (ad esempio, se è necessario fare domande di chiarimento a un testimone di un incidente automobilistico, è chiaro che a distanza di tempo egli difficilmente ricorderà i dettagli dell'accaduto);
2. evitare che eventuali innocenti (ossia tutti coloro che sono accusati per un reato che non hanno commesso) siano danneggiati dall'eccessiva durata del processo;
3. evitare che condotte meramente colpose risalenti nel tempo (dovute a mera imperizia o negligenza) siano puniti a lunga distanza dal fatto (si pensi al giovane medico ancora inesperto che finisce sotto processo per un errore medico. Che senso avrebbe una condanna penale inflitta quando oramai è diventato un professionista esperto e che proprio dall'esperienza ha imparato a correggere i propri errori?)
In Italia, tuttavia, la lunghezza dei processi ha collegato alla prescrizione il verificarsi di situazioni di abuso e ha fatto di essa una strada abilmente percorsa o inconsapevolmente sfruttata da alcuni soggetti, in realtà colpevoli, per non essere puniti.
Differenza tra prescrizione del reato e della pena
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La prescrizione della pena e la prescrizione del reato sono tra loro profondamente diverse, anche dal punto di vista concettuale.
La prima, infatti, parte dal presupposto che se dal provvedimento di condanna o dalla sottrazione del reo alla stessa sia decorso un certo arco temporale, l'esecuzione della pena non sia più opportuna. La prescrizione del reato, invece, si fonda sull'assunto che, dopo un certo periodo di tempo, non vi sia più ragione, dal punto di vista general-preventivo, di sanzionare un determinato comportamento delittuoso, anche considerando gli interessi contrapposti.
La prescrizione del reato
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Addentrandoci un po' di più all'interno dei due istituti, la prescrizione del reato è disciplinata dall'articolo 157 del codice penale. Tale norma stabilisce che la prescrizione estingue il reato una volta che sia decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, un tempo non inferiore a sei anni per i delitti e non inferiore a quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.
La prescrizione non opera per i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.
La decorrenza del termine prescrizionale coincide con il giorno in cui si assume commesso il fatto delittuoso.
Per approfondimenti vai alla guida Prescrizione dei reati: come funziona?
La prescrizione della pena
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L'estinzione della pena per decorso del tempo trova invece la sua disciplina negli articoli 172 e 173 del codice penale.
La prima norma si occupa del termine di prescrizione delle pene della reclusione e della multa (che sono quelle previste per i delitti), fissandolo nel doppio della pena inflitta in caso di reclusione e in dieci anni in caso di multa. Con riferimento alla reclusione l'articolo 172 precisa che per l'estinzione della pena è in ogni caso necessario un termine non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
L'articolo 173 si occupa, invece, della prescrizione delle pene dell'arresto e dell'ammenda (che sono quelle previste per le contravvenzioni), stabilendo che le stesse si estinguono nel termine di cinque anni e che tale termine è raddoppiato per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e, in alcuni casi, per i recidivi.
Il dies a quo fissato per la decorrenza del tempo necessario per l'estinzione della pena coincide, a seconda dei casi, con il giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di condanna o con il giorno in cui il condannato si è volontariamente sottratto all'esecuzione, già iniziata, della pena.
Per approfondimenti vai alla guida La prescrizione della pena
La riforma della prescrizione
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Dal 1° gennaio 2020, la disciplina della prescrizione penale è stata oggetto di una riforma molto contestata, che ne ha modificato notevolmente i connotati.
La nuova formulazione dell'articolo 159 del codice penale, in vigore da tale data, prevede infatti che il corso della prescrizione si sospende dopo che sia stata pronunciata una sentenza di primo grado o un decreto di condanna e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. A tal fine, a nulla rileva che la pronuncia giudiziale abbia sancito la condanna l'assoluzione dell'imputato.
La riforma ha inciso anche sulla decorrenza della prescrizione in caso di reato continuato, prevedendo che i termini iniziali coincidano con il giorno in cui è cessata la continuazione, ovverosia con il giorno in cui è stato commesso l'ultimo reato.
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