La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8465/2006) ha stabilito che in tema di violazioni del Codice della Strada per attraversamento di incrocio con semaforo rosso, occorre la presenza dell'agente accertatore nel caso di utilizzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura ?photored?). I Giudici della Corte hanno infatti osservato che le condizioni che consentono la contestazione differita dell'infrazione, in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura autovelox, non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. In quest'ultimo caso, infatti, l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce di quanto disposto dall'art. 384 regolamento al C.d.S. Tale disposizione infatti, ricomprende, a titolo esemplificativo, nella lettera b) fra le ipotesi di materiale impossibilità di contestazione immediata l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa. Ma questa, osserva la Corte, è una norma di natura regolamentare e secondaria che non sostituisce quella generale dell'immediata contestazione né prevede l'assenza di agenti sul posto. Infine la Corte ha rilevato che la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata dell'infrazione, appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (difficoltà di stabilire per la presenza di altri veicoli il momenti in cui pur segnando il semaforo luce rossa l'incrocio è stato effettivamente impegnato) e che solo la presenza di un agente operante sul posto può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.
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