La ricostruzione delle modalità del sinistro stradale, la condotta dei singoli soggetti coinvolti e la graduazione della colpa, risultano accertamenti di merito insindacabili in cassazione

Avv. Paolo Accoti - In materia di danni derivanti dalla circolazione stradale, l'indagine in relazione alla modalità del sinistro, la valutazione in merito alla condotta di guida tenuta dai conducenti dei veicoli antagonisti, nonché la ricognizione e l'eventuale distribuzione della colpa, al pari della verifica della sussistenza del rapporto di causalità tra i comportamenti dei conducenti e l'evento dannoso prodotto, sono accertamenti integralmente devoluti al giudizio di merito, pertanto, sono sottratti al sindacato del Giudice di legittimità, qualora le argomentazioni poste a sostegno delle motivazioni della sentenza risultino esaustive, puntuali e coerenti nel loro percorso logico-giuridico.

In buona sostanza, la ricostruzione del sinistro operata dalla Corte di merito esplicantesi nella valutazione delle prove, anche con riferimento alla prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 Cc, a mente del quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, pertanto, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, costituiscono dei giudizi di merito la cui rivalutazione è esclusa in sede di legittimità, se non per violazione di legge, omessa, apparente o carente motivazione.

Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, VI Sezione civile, nell'ordinanza n. 29254, depositata in data 14 Novembre 2018.

I fatti di causa

La vicenda giudiziaria prendeva avvio dall'atto di citazione, ad istanza di un pedone, che evocava in giudizio il conducente-proprietario dell'autovettura e la compagnia di assicurazioni che copriva la R.C.A. del veicolo, chiedendo la condanna in solido degli stessi al risarcimento del danno subito a seguito dell'investimento del medesimo, nel mentre era intento ad attraversare una strada provinciale.

Il Tribunale di Foggia - Sez. distaccata di Cerignola, all'esito dell'istruttoria, riteneva il concorso di colpa prevalente del pedone e, pertanto, graduava la relativa responsabilità nella misura di 3/4 a carico dello stesso, e per il restante 1/4 a carico del conducente l'autovettura, condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato in euro 128.738,36, con compensazione delle spese di lite.

La Corte d'appello di Bari, successivamente adita dal danneggiato, accoglieva in parte il gravame e, nel confermare la concorrente (prevalente) responsabilità del pedone, riconosceva allo stesso gli interessi e la rivalutazione sulla somma liquidata in primo grado, compensando per metà le spese del doppio grado di giudizio.

Il giudizio di legittimità

Ricorre per cassazione il danneggiato eccependo, l'omesso esame di un fatto decisivo, quale appunto le condizioni di tempo e di luogo del sinistro, essendo stato il pedone <<investito dalla luce del pieno giorno, con perfetta visibilità>> e, quindi, l'inesistenza di una corresponsabilità nel sinistro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 142 Cod. strada e dell'art. 2054 Cc, atteso che la condotta di guida del conducente del veicolo investitore non poteva ritenersi esente da colpa.

Gli intimati non svolgono alcuna attività difensiva, tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene il ricorso inammissibile.

La stessa, infatti, richiama il noto principio che questa <<Corte ha in più occasioni ribadito che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l'ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).>>.

Nel caso concreto, rileva come la Corte d'Appello, <<con motivazione molto accurata e priva di vizi logici, ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire la responsabilità del sinistro in misura dei tre quarti a carico dell'odierno ricorrente e del residuo quarto a carico del conducente investitore. La sentenza impugnata ha richiamato la deposizione dell'unico testimone — il quale ha riferito che l'odierno ricorrente aveva attraversato la strada con andamento barcollante e che «puzzava di birra» — ed ha aggiunto che, condotto in ospedale subito dopo il fatto, il …. era risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti. La vittima, inoltre, stava attraversando una strada provinciale priva di illuminazione artificiale e in ora buia, per cui era a suo carico l'onere di usare la massima prudenza; prudenza che, evidentemente, non era stata osservata proprio in condizione della situazione di ubriachezza. Per contro, anche a carico del conducente residuava una quota di responsabilità, posto che egli aveva tenuto nell'occasione una velocità verosimilmente elevata e, pur avendo avvistato la vittima, non era riuscito ugualmente ad evitare di investirla.>>.

In definitiva, il ricorso viene dichiarato inammissibile, nulla disponendo sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in sede di legittimità, con obbligo per il ricorrente di versare, ai sensi dell'art. 13, co. 1, quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cass. civ., Sez. VI, 15.11.2018, n. 29254
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