In una recente pronuncia (Sent. n.1197/2006) la Corte di Cassazione ha stabilito che "il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art.177 comma 1° lett a) del Codice civile, cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante". La Suprema Corte, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato in sede civile, respinge quindi la tesi della ex moglie secondo la quale il denaro depositato sul conto corrente intestato ad un coniuge in regime di comunione legale dei beni entrerebbe a far parte della comunione stessa.
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