di Valeria Zeppilli - Il nuovo codice della privacy, figlio delle modifiche apportate dal decreto legislativo numero 101/2018, disciplina una materia che, nell'era moderna, non poteva più essere sottovalutata: la sorte dei profili social e degli account online dopo la morte del titolare.
Indice:
- I diritti delle persone decedute
- Testamento digitale
- Forma del testamento digitale
- Diritti patrimoniali e interessi degli eredi
- Quali diritti si possono esercitare
- Pluralità di titolari
I diritti delle persone decedute
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A occuparsi dei diritti in materia di protezione dei dati personali riguardanti le persone decedute è l'articolo 2-terdecies, che stabilisce che gli stessi possono essere esercitati, a esclusione dei casi in cui la legge lo vieta espressamente, da "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Il riferimento va, innanzitutto, a coloro che, in virtù delle leggi che regolano la successione, sono eredi del defunto. Ma non solo: per poter esercitare i diritti sulla privacy è sufficiente essere titolari di un proprio interesse, essere stati incaricati o vantare delle ragioni familiari che meritano di essere protette.
Testamento digitale
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La predetta regola può conoscere, tuttavia, delle eccezioni.
L'articolo 2-terdecies, al comma 2, stabilisce infatti che l'esercizio dei diritti dell'interessato non è ammesso quando quest'ultimo lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
Viene, insomma, ufficializzata la possibilità di redigere una sorta di testamento digitale con cui il titolare di un profilo social o di un account online può dettare delle disposizioni specifiche sulla gestione dei suoi dati personali in caso di decesso.
Forma del testamento digitale
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La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei propri diritti:
- può riguardare tutti o solo alcuni di essi,
- deve essere espressa in forma scritta,
- deve risultare in modo non equivoco,
- deve essere "specifica, libera e informata".
A tale ultimo proposito è opportuno precisare che ciò significa che le disposizioni devono essere comprensibili, non devono essere frutto di costrizioni o condizionamenti e devono conseguire a un'opportuna informazione in materia rilasciata dal titolare del trattamento.
Va infine detto che la volontà può essere revocata o modificata in ogni momento.
Diritti patrimoniali e interessi degli eredi
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L'oggetto del testamento digitale incontra però dei limiti, individuati dallo stesso articolo 2-terdecies del nuovo codice della privacy. In particolare, esso non può ledere in alcun modo l'esercizio, da parte di terzi, dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato; non deve essere compromesso, poi, il diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Quali diritti si possono esercitare
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Concretamente, i diritti cui fa riferimento la nuova norma sono i diritti di:
- accesso ai dati
- rettifica dei dati
- cancellazione dei dati
- limitazione all'utilizzo dei dati
- portabilità dei dati
- opposizione all'utilizzo dei dati
- relativi alle decisioni interamente automatizzate.
Pluralità di titolari
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Chi intende predisporre un testamento digitale deve considerare che, se vi sono più titolari del trattamento, la propria volontà dovrà essere adeguatamente comunicata a ciascuno di loro.
Di conseguenza, è fondamentale conservare con cura tutta la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta comunicazione.
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