di Lucia Izzo - Il giudice non può evitare di rinviare l'udienza, come richiesto dal difensore, ove dal certificato medico prodotto dall'avvocato risulti che questi è ammalato e non è trasportabile.
Se l'avvocato rappresenta un impedimento per motivi di salute, infatti, al giudice di merito è rimessa una valutazione maggiormente prudente rispetto a quella dell'imputato, in quanto al difensore è richiesta un'attività di maggiore partecipazione.
Ad esempio, ove l'avvocato risulti chiamato alla discussione della causa, la circostanza che egli debba svolgere il suo intervento mentre è debilitato nel fisico potrebbe incidere negativamente sul diritto di difesa della parte.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 52086/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso degli imputati.
- Il caso
- L'assoluto impedimento a comparire del difensore per malattia
- Avvocato debilitato? Udienza di discussione da rinviare
Il caso
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I ricorrenti contestano la decisione della Corte d'Appello per non aver questa rinviato un'udienza, nonostante il difensore avesse trasmesso il giorno precedente un certificato medico attestante il proprio assoluto impedimento a comparire per motivi di salute.
In particolare, nel caso in esame, il certificato attestava che l'avvocato risultava affetto da "riacutizzazione di bronchite cronica e febbre", necessitava di "riposo a letto". Inoltre, a giudizio del medico, il paziente non era trasportabile.
Nella sua ordinanza, invece, la Corte territoriale aveva osservato che "la riacutizzazione non appare giustificata e che il legittimo impedimento non appare di salute poiché non viene indicato il grado febbrile connesso alla riacutizzazione della bronchite cronica, per cui appare poco giustificata la valutazione di non trasportabilità perché non motivata".
L'assoluto impedimento a comparire del difensore per malattia
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Gli Ermellini rammentano che, secondo costante giurisprudenza, l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, conseguente a una patologia, deve risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza se non a prezzo di un grave rischio per la propria salute, potendo fare il giudice ricorso, per la valutazione di tali requisiti, anche a nozioni di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico-fiscale.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno di recente ribadito che per un verso, ai fini del differimento dell'udienza, è riservato al giudice di merito l'apprezzamento circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, ma che per altro verso «la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta» (cfr. sent. n. 41432/2016).
Avvocato debilitato? Udienza di discussione da rinviare
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Secondo la Cassazione, la motivazione con cui la Corte d'Appello ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza, nominando un difensore d'ufficio per la discussione, è inadeguata e illogica; anche il giudizio sulla "trasportabilità" del difensore, sommariamente compiuto, risulta in contrasto con la valutazione espressa dal medico e non risulta ancorato a nozioni di comune esperienza.
Nel considerare l'impedimento del difensore per motivi di salute, il giudice di merito deve normalmente compiere una valutazione più prudente rispetto a quella da effettuare nel caso di dedotta impossibilità dell'imputato di presenziare all'udienza.
Al difensore, infatti, è di regola richiesta un'attività di partecipazione maggiore, che può essere più seriamente compromessa in presenza di precarie condizioni di salute. Dovrà aversi quindi riguardo anche all'incombente previsto per l'udienza della quale si chiede il rinvio.
Per i giudici appare evidente, ad esempio, che una discussione svolta dal difensore febbricitante (come sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie, trattandosi del dibattimento di appello) possa avere un'incidenza sul compiuto esercizio del diritto di difesa dell'imputato assai diversa dal caso in cui il soggetto fisicamente debilitato fosse quest'ultimo, presente solo per assistere alla discussione. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio.
Cass., II pen., sent. 52086/2018