La circolare del ministero dei trasporti esonera le officine private dall'obbligo di uniformarsi alla regola dell'autodichiarazione del contachilometri

di Annamaria Villafrate - La circolare n. 28543 del 16 novembre 2018 (sotto allegata) del ministero dei trasporti prevede che le officine private a cui vengano portati i veicoli per essere sottoposti alla revisione periodica, possano non uniformarsi all'obbligo che prevede l'autodichiarazione riportante i dati numerici risultanti dal contachilometri.

La circolare prevede inoltre che, l'autodichiarazione presentata nei centri di revisione pubblica, possa essere sottoscritta, non necessariamente dal proprietario, ma anche dai soggetti indicati nella stessa e da quelli elencati nella circolare n. A15/2000/MOT prot. n. 261/MN del 21 aprile 2000 (sotto allegata).

Autocertificazione contachilometri: le officine private non sono obbligate

Chi porta il proprio mezzo presso un'officina pubblica per eseguire la revisione periodica deve presentare un'autocertificazione in cui attestare il numero dei chilometri percorsi fino a quel momento, come risultanti dal contachilometri.

Dal 16 novembre però, la circolare n. 28543 del Ministero dei Trasporti stabilisce che tale obbligo non sussiste per le officine private. In questo caso infatti, la scelta è rimessa al responsabile dell'autofficina che può scegliere di seguire questa procedura o discostarsene.

Come spiegato nella circolare "I centri di controllo privati, avendo un carattere d'impresa di natura privatistica come richiamato dalla succitata circolare del 21 aprile 2000, che non ritengano di uniformarsi alle indicazioni fornite, possono adottare i comportamenti previsti dalle loro procedure interne, ferma restando la gestione in autonomia di eventuali contestazioni".

Autocertificazione centri revisione pubblici: non è necessaria la firma del proprietario

La circolare prevede inoltre, per quanto riguarda l'autocertificazione o autodichiarazione sostitutiva da produrre quando la revisione viene effettuata presso i centri di controllo pubblici, che la firma sulla stessa possa essere apposta, non necessariamente dal proprietario, ma anche:

  • dal suo utilizzatore, nel caso in cui la vettura sia in leasing o a noleggio a lungo termine;
  • da un familiare che dichiari tale rapporto con l'intestatario del veicolo;
  • dall'autista, se il mezzo appartiene a un'impresa di trasporto o a una flotta aziendale, previa dichiarazione del rapporto di lavoro con le stesse;
  • o da uno dei soggetti indicati dalla Circolare n. A15/2000/MOT prot. n. 261/MN del 21 aprile 2000.

Circolare protocollo 28543 del 16-11-2018
Circ. 21-04-2000 n. A15-2000-MOT Prot. 261-MN

Foto: 123rf.com
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