Domanda: La singola consulenza legale che l'amministrazione conferisce all'avvocato è un appalto?
Risposta: L'incarico conferito ad hoc all'avvocato costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi) del Codice dei contratti pubblici.
Diversamente, l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto vero e proprio, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio)
Lo ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee guida n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali (qui sotto allegate) approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.
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Al riguardo, l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.
Avvocati e Codice appalti: altri casi di esclusione
Sempre secondo le linee guida, il Codice appalti non si applica agli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite. Questi rientrano, infatti, nella disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), n. 1.
Stessa conclusione per i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori a un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale che rientrano al n. 2, della lettera d) della summenzionata disposizione.
La procedura pubblica va esclusa anche nel caso l'amministrazione necessiti di consulenza legale in preparazione di uno specifico e individuabile procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione stessa intenda valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta.
Gli incarichi spettanti all'Avvocatura dello Stato
Spettano, invece, all'Avvocatura dello Stato, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato e di quelle non statali autorizzate.
È possibile richiedere l'assistenza di avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali (ad esempio, in caso di conflitto di interessi), previa in ogni caso l'acquisizione del parere dell'Avvocato generale dello Stato per le Amministrazioni statali o, per le amministrazioni non statali autorizzate al patrocinio, dell'organo di vigilanza in ipotesi diversa dal conflitto di interesse.
L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico.
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