di Lucia Izzo - Una maggior definizione dei compiti degli ausiliari del traffico e, in particolare, una delimitazione delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
È quanto previsto dal disegno di legge C 680-A (qui sotto allegato) approdato all'esame dell'aula della Camera.
Il testo punta a modificare l'art. 12 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/92) e origina da un emendamento presentato dal gruppo parlamentare di Forza Italia nella scorsa legislatura, inserito in un testo unificato delle proposte di legge recante "Modifiche al codice della strada" non approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.
- Ausiliari del traffico: maggior definizione di compiti e funzioni
- Ausiliari del traffico: la "confusione" intorno ai poteri
- Paletti agli ausiliari del traffico
Ausiliari del traffico: maggior definizione di compiti e funzioni
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Nella relazione introduttiva, i firmatari chiariscono che la proposta di legge si fonda sulla "necessità di stabilire un rapporto il più possibile corretto e chiaro tra amministrazioni e cittadini in relazione alle multe comminate dai dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone".
Obiettivo che i deputati vogliono raggiungere definendo in maniera più specifica e dettagliata i compiti degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico.
La stessa proposta rammenta come sia stato l'art. 17, commi 132 e 133, del d.lgs. n. 127/1997, ad aver introdotto nell'ambito del nostro ordinamento giuridico la figura professionale dell'ausiliare del traffico, con lo scopo di aiutare le pubbliche amministrazioni nell'accertamento delle violazioni al codice della strada.
Nel dettaglio, sono tre le tipologie di riferimento di ausiliari del traffico: quelli che sono dipendenti pubblici, reclutati per bando concorsuale e che fanno capo al Comune, alla Regione o alla Polizia municipale; quelli assunti da società che hanno in gestione aree di parcheggio a pagamento; i dipendenti delle aziende per il trasporto pubblico.
Ausiliari del traffico: la "confusione" intorno ai poteri
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La relazione alla proposta sottolinea come la confusione intorno ai poteri che spettano agli ausiliari del traffico sia stata alimentata dell'operato di alcuni Comuni ed Enti locali che, talvolta, hanno conferito agli ausiliari del traffico poteri più ampi attraverso deleghe, nonché da alcune sentenze contrastanti.
Sulla vicenda è intervenuta la Cassazione (sent. n. 2973/2016) affermando che gli ausiliari del traffico dipendenti di concessionarie della gestione di aree parcheggi o di società per il trasporto pubblico possono fare multe solo per divieto di sosta e, più dettagliatamente, per contravvenzioni riguardanti parcheggi sulle strisce blu senza ticket o su quelle gialle se non autorizzati.
Per quanto riguarda il Codice della Strada, l'art. 12 precisa che il potere degli ausiliari è limitato allo specifico servizio per cui sono stati assunti e la facoltà di delega prevista dalla legge n. 127/1997, che consente ai comuni di attribuire, mediante apposite delibere nominative, un potere sanzionatorio riguardo alla circolazione stradale anche ad altri dipendenti comunali oltre ai vigili, non può oltrepassare il suddetto limite.
Pertanto gli ausiliari del traffico possono intervenire solo in caso di violazione delle regole riguardo ai parcheggi a pagamento, così come gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico possono intervenire solo per violazioni delle corsie riservate ai mezzi pubblici. Per altri tipi di infrazioni è necessaria la presenza di un vigile, altrimenti la multa è da considerarsi nulla.
Paletti agli ausiliari del traffico
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Allo scopo di evitare il ripetersi di abusi e di circoscrivere meglio i compiti degli ausiliari del traffico, la proposta di legge individua in modo più chiaro le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sia dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi sia del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
Il disegno di legge si compone di un unico articolo che stabilisce in modo chiaro e inconfutabile che ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.
Analogamente, si stabilisce che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e di sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
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