di Lucia Izzo - Qualora la trasmissione dell'atto giudiziario via P.E.C. non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, si applica l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 179/2012, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
- La notifica dell'atto via pec
- Avvocato difensore sprovvisto di P.E.C., quali conseguenze?
- Mancata notificazione per causa imputabile al destinatario
- Mancata consegna P.E.C. e avviso sul portale dei servizi telematici
La notifica dell'atto via pec
[Torna su]
Si ritiene così regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione dell'atto, nonostante il destinatario non lo abbia ricevuto: questi, infatti, è comunque in grado di conoscere gli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici e il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito.
È dunque regolarmente instaurato il giudizio d'appello anche se il difensore presso cui l'imputato ha eletto domicilio non ha attivato la P.E.C. e ricevuto il decreto di citazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 51464/2018 (qui sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di un padre condannato in entrambi i gradi di giudizio per aver abusato della figlia di nemmeno 10 anni.
In Cassazione, la difesa dell'imputato eccepisce l'omessa notifica del decreto di citazione per l'appello, nonché l'intempestività della notifica in suo favore, in quanto avvenuta senza il rispetto del termine di venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
Avvocato difensore sprovvisto di P.E.C., quali conseguenze?
[Torna su]
Una doglianza che il Collegio respinge come inammissibile. Dagli elementi processuali emerge che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia e che presso questi, via P.E.C., gli era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio d'appello.
Tuttavia, la predetta notifica non era stata correttamente recapitata al destinatario, in quanto, come emerso dalla relativa attestazione presente nel fascicolo processuale, il difensore non era munito di P.E.C., per cui la notifica è avvenuta mediante li deposito dell'atto in Cancelleria.
Secondo la legge, la P.E.C. consente di inviare e-mail con valore legale equiparate a una raccomandata con ricevuta di ritorno: si tratta di un sistema di posta elettronica che, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto, non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.
Nell'ipotesi in cui, invece, il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, "il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17" (art. 8).
Mancata notificazione per causa imputabile al destinatario
[Torna su]
In particolare, la sentenza si sofferma sulle conseguenze della mancata notificazione per causa imputabile al destinatario, stante quanto previsto dai d.l. n. 193/2009 che disciplina i "requisiti della casella di P.E.C. del soggetto abilitato esterno".
Questi è soggetto a una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di P.E.C. e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica. Quando la trasmissione via P.E.C. non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, trova applicazione l'art. 16, comma 6, del citato d.l. n. 179, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria".
Nel respingere la censura del ricorrente, dunque, gli Ermellini fanno proprio il principio (cfr. Cass. n. 54141/2017) secondo cui, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in Cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. 179/2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di P.E.C. sia imputabile al destinatario.
Mancata consegna P.E.C. e avviso sul portale dei servizi telematici
[Torna su]
D'altronde, spiegano i giudici, nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima.
L'art. 16, comma 4, del D.M. n. 44/2011, prevede che, nel caso venga generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della P.E.C., sia pubblicato nel portale dei servizi telematici un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori".
Il difensore destinatario, dunque, accedendo al portale dei servizi telematici, può essere informato dell'avvenuto deposito. La notifica depositata in Cancelleria, dunque, è a disposizione dell'avvocato che, per estrarne copia, ex art. 40, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovrà pagare il decuplo dei diritti normalmente dovuti.
Pertanto, conclude la Cassazione, nel caso di specie deve ritenersi validamente instaurato il rapporto giuridico processuale per il giudizio di secondo grado, non essendo stata recapitata la notifica a mezzo P.E.C. del decreto di fissazione del giudizio di appello per causa imputabile al destinatario dell'atto, poiché il difensore dell'imputato, presso cui questi aveva validamente eletto domicilio, non aveva attivato la casella di posta elettronica certificata.
• Foto: 123rf.com