di Lucia Izzo - I fotogrammi presenti sul programma Google Earth costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili in giudizio, anche in sede penale.
Pertanto, ben possono essere utilizzate anche anche in sede amministrativa per avvalorare l'annullamento di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata per un'opera ultimata addirittura dopo la presentazione della domanda e comunque modificata rispetto allo stato rappresentato in progetto.
Lo ha chiarito il T.A.R. di Catanzaro nella sentenza n. 1604/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un cittadino contro il provvedimento del Comune che aveva annullato una concessione edilizia in sanatoria, nonché contro l'ordinanza di demolizione di opere abusive.
In particolare, i provvedimenti dell'amministrazione avevano ad oggetto un fabbricato di proprietà del ricorrente, destinato ad attività commerciale e realizzato abusivamente, per cui era stata presentata istanza di condono. La concessione edilizia in sanatoria, dapprima rilasciata dal Comune, veniva tuttavia annullata in autotutela a seguito di accertamenti successivi.
Google Earth: i fotogrammi costituiscono prove documentali
Il T.A.R., chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, evidenzia che la domanda di condono, per poter essere accolta, avrebbe dovuto avere ad oggetto un'opera ultimata, sia pure abusivamente, entro la data del 1° ottobre 1983, come prescritto dall'art. 31 della L. 47/1985.
A seguito di accertamento compiuti dall'ingegnere verificatore, invece, è emerso che l'opera è stata realizzata addirittura dopo la presentazione della domanda di sanatoria e comunque successivamente all'anno 2001 e che l'immobile, a quell'epoca, era di dimensione differente rispetto allo stato rappresentato in progetto.
Questo, sulla scorta delle aerofotogrammetrie acquisite presso l'Amministrazione e delle immagini presenti sul programma Google Earth, i cui fotogrammi costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale (cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 settembre 2017 n. 48178).
La falsa rappresentazione della realtà giustifica il ritiro della concessione edilizia
Per altro, a fronte di ciò, parte ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione contraria, almeno in ordine alle effettive dimensioni dell'immobile ed all'epoca del suo completamento, lamentando soltanto l'inattendibilità della verificazione suddetta.
Invece, chiarisce il T.A.R., sarebbe dovuto essere proprio il ricorrente, che agisce e afferma, a fornire la prova documentata dell'anteriorità dell'ultimazione dei lavori abusivi, rispetto alla data finale prevista dalla legge sul condono edilizio. In mancanza di tale prova, la tesi dell'amministrazione sorregge adeguatamente la legittimità del diniego di condono impugnato.
Opera, quindi, nella fattispecie, il pacifico principio secondo cui, allorquando una concessione edilizia in sanatoria sia stata ottenuta in base a una falsa, o comunque erronea, rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla P.A. esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l'atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2013 n. 39).
TAR Calabria, sent. n. 1604/2018• Foto: 123rf.com