di Lucia Izzo - La disciplina del gratuito patrocinio senza limiti di reddito per le donne vittime di violenza e reati come i maltrattamenti in famiglia si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del decreto legge n. 93/2013, seppur con efficacia ex nunc in relazione agli anni d'imposta successivi a quello in cui è divenuta operativa la disposizione.
La norma, introdotta a tutela dei più deboli per assicurare la difesa tecnica a spese dello Stato e incentivare le denunce dei reati che si consumano in ambito familiare, non può essere limitata alle nuove ammissioni al beneficio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza 52822/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso della persona offesa, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.
Il caso
Ricorre in Cassazione una donna nei cui confronti era stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in qualità di persona offesa nel procedimento penale a carico del marito per reati di maltrattamenti ai danni suoi e della figlia minore.
Una revoca che viene ritenuta corretta, nel provvedimento impugnato, essendo emerso prima della definizione del giudizio, a seguito di accertamenti di natura tributaria, che erano intervenute modifiche alla condizione reddituale della persona ammessa.
Inoltre si ritiene che nessun rilievo poteva rivestire la modifica dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 115/2002 che ha inserito nel novero dei reati per cui risultava irrilevante un limite reddituale del nucleo familiare anche il delitto di maltrattamenti, atteso che la modifica era intervenuta con atto normativo successivo al perfezionamento della procedura di ammissione.
Maltrattamenti e gratuito patrocinio a seguito del d.P.R. 115/2002
Un argomento che gli Ermellini ritengono "manifestamente illogico e contrastante con il dato normativo".
Se è vero che alla data di ammissione non era stata introdotta la disposizione che consente alla persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito, è anche vero che nessun superamento dei limiti reddituali risulta accertato nel periodo di riferimento e comunque nessun rilievo risulta essere stato svolto dagli uffici delle Agenzie delle Entrate in relazione all'anno in cui è stata disposta l'ammissione (2013) e a quelli successivi fino all'anno 2016.
L'errore logico in cui sono incorsi i giudici di merito, che ha comportato la violazione dell'art. 76 comma 4-ter del d.P.R. 115/2002, è di avere utilizzato la segnalazione dell'ufficio finanziario in ordine al superamento della soglia reddituale in relazione all'anno 2016 per revocare l'ammissione con efficacia ex tunc senza considerare che, medio tempore, era subentrata la suddetta disposizione normativa che svincolava il beneficio dai limiti reddituali della ricorrente.
Maltrattamenti: gratuito patrocinio ex nunc alle richieste precedenti al d.P.R. 115/2002
Per la Cassazione, la suddetta previsione risulta, da un lato, applicabile alle nuove richieste di ammissione al gratuito patrocinio, ma nondimeno produce i suoi effetti anche in relazione alle richieste dii gratuito patrocinio accolte sulla base della disciplina originaria in relazione a procedimenti penali che non siano esauriti.
Ciò in quanto l'ammissione al patrocinio risulta valida per ogni grado e per ogni fase del processo ai sensi dell'art. 75 dello stesso testo: quindi la norma che esonera determinati soggetti dalla certificazione di determinati limiti reddituali non può che applicarsi a tutti i procedimenti in corso nel cui ambito sia già intervenuto un provvedimento di ammissione, sebbene con efficacia ex nunc in relazione agli anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della disposizione.
In assenza di una disciplina transitoria, la naturale efficacia della norma sopravvenuta non può essere confinata alle nuove ammissioni, ma deve ritenersi estesa a tutti i momenti processuali, successivi alla sua entrata in vigore, ove l'interessato abbia maturato medio tempore il diritto a beneficiarne a prescindere da limiti reddituali i quali, come evidenziato dal combinato delle norme richiamate, costituiscono non solo condizione di ammissibilità della richiesta, ma altresì mutevole condizione per il mantenimento (pena la revoca) del beneficio.
La persona offesa, in sostanza, doveva ritenersi esonerata fin dall'anno successivo a quello di ammissione (proprio in ragione della sopravvenuta modifica normativa) dall'obbligo della comunicazione all'autorità giudiziaria procedente degli eventuali superamenti di soglie reddituali, in quanto la norma medio tempere intervenuta, di immediata applicazione ai rapporti in corso, sganciava l'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente anche il suo mantenimento, a determinate soglie reddituali.
Pertanto, la Cassazione annulla senza rinvio sia il provvedimento impugnato sia il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato della ricorrente, nella sua qualità di persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia.
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