Viene però giudicata non idonea in occasione della valutazione dei requisiti psicofisici, con conseguente esclusione dalla partecipazione alle successive prove.
La verificazione
Propone allora il ricorso e il Tar adito dispone una verificazione, onde appurare la sussistenza o meno della rilevata causa di inidoneità.
L'accertamento viene affidato al Policlinico Militare.
Svolti tutti gli opportuni accertamenti medico legali, l'Organo verificatore deposita il verbale della visita medico legale collegiale, con cui la Commissione medica dichiara la diagnosi e la conseguente "idoneità" dell'interessata al proseguimento dell'iter concorsuale.
L'esito del ricorso
Il Tar fa un'osservazione: se in generale è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico fisici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, costituiscono una tipica manifestazione di discrezionalità tecnico amministrativa, è altrettanto vero che, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato dei giudici quando ovviamente ci si trovi in presenza di macroscopici travisamenti di fatto.
Nel caso qui preso come spunto per il commento, tratto dalla sentenza n. 10092/2018 del 18.10.2018 dal Tar Lazio Sezione Prima Quater, si conclude per la presenza in capo alla ricorrente del possesso dei requisiti necessari al proseguimento dell'iter concorsuale, poiché obiettivamente e strumentalmente non rilevata la causa di non idoneità ex art. 123 co. 1 lett. O d. lgs. 443/92, il tutto con la dichiarazione di "idonea al proseguimento dell'iter concorsuale".
In conclusione: il Collegio accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati, con conseguente ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.
La sentenza viene resa nella forma semplificata.
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