Le principali sentenze della Corte costituzionale che per mezzo secolo hanno accompagnato il dibattito dottrinale circa l'adattamento automatico o meno del diritto internazionale consuetudinario

Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - L'attività giurisprudenziale negli anni ha supplito in buona parte a una mancanza legislativa di fondo. In tema di diritto internazionale e di sua applicabilità all'interno dei confini nazionali si possono individuare due concezioni storiche antitetiche: la monista, per cui il diritto internazionale e il diritto nazionale si trovano all'interno dello stesso ordinamento giuridico; la dualista che invece delinea due ordinamenti separati e tra loro autonomi.

Occorre ora individuare, attraverso alcuni esempi concreti di pronunce della Corte costituzionale, quale sia stato per anni la concezione pregnante del nostro ordinamento e scoprire così quando e sotto quale accadimento sia avvenuta la svolta nell'adattamento. Adattamento che, ricordiamo in breve e solo ai fini di una maggior comprensione delle sentenze esaminate, potrà avvenire attraverso il procedimento ordinario di riformulazione delle norme internazionali mediante norme dell'ordinamento interno (utilizzato nel caso in cui le norme da recepire non siano self executing) ovvero attraverso il procedimento speciale, il quale opera un rinvio alle norme internazionali self executing, disponendone l'osservanza e riconoscendone vigore ed efficacia all'interno dell'ordinamento nazionale.

Adattamento delle norme consuetudinarie internazionali

La discussione verte su alcune storiche pronunce come: Corte cost, sent. Penso 1961 che prevede che le norme internazionali consuetudinarie (previste dall'art. 10.1 Cost) immesse nell'ordinamento italiano hanno valenza di principio costituzionale e prevalgono sulle norme italiane di carattere sub costituzionale. Dispositivo che ritroviamo anche nella Corte cost., sent. 129/2008 che ripete come l'art. 10 comma 1 Cost. si riferisce alle norme consuetudinarie adattabili automaticamente nell'ordinamento, il quale è obbligato a conformarsi a queste consuetudini internazionali in virtù dello stesso disposto costituzionale. Ma sarà la Corte cost., sent. 48/1967, a prevedere la riconducibilità alle consuetudini internazionali anche dei principi generali di diritto comuni alle nazioni civili e dei principi di ius cogens ossia a quelle norme internazionali generali imperative (vedi art. 53 Conv. Vienna 1969 per cui qualsiasi trattato pattizio in contrasto con norme di ius cogens diviene nullo).

Si pone allora il problema di indagare un eventuale contrasto tra le norme internazionali generali immesse e le norme interne, contrasto che la Corte costituzionale con le celebri sentenze Penso e Baracchini del 1961 ha risolto a favore delle norme internazionali consuetudinarie. Discorso diverso è l'eventuale contrasto tra norme internazionali generali e Costituzione repubblicana, in questo caso i principi supremi dell'ordinamento dello stato sono un limite (cd. controlimiti) all'applicazione del diritto internazionale generale come riconoscono le sentenze Russel 1979 e Baraldini 2001.

Adattamento delle norme pattizie internazionali

Occorre partire da un punto fisso come Corte cost., sent. 102/2008 che statuisce in maniera forte che la giurisprudenza italiana aderisce alla concezione dualista, per cui le norme internazionali di carattere pattizio (e che quindi non trovano previsione nell'art. 10 Cost) non sono applicabili ex se dell'ordinamento, ma necessitano di un procedimento di adattamento (ordinario o speciale). Il compito di chiarificazione della Corte costituzionale continuerà negli anni e sarà solamente con le due celebri sentenze gemelle del 2007 a delinearsi un panorama più chiaro. Le sentt. 348 e 349/2007 riconoscono che i trattati internazionali anche se resi esecutivi con legge ordinaria hanno un valore superiore alla legge diventando norme interposte a livello intermedio tra legge ordinaria e costituzione. I giudici comuni devono interpretare la legge in maniera convenzionale/in conformità al trattato e se questo è impossibile hanno il compito sollevare la questione di legittimità/convenzionalità davanti alla corte costituzionale ove ritengano presente un conflitto insanabile tra norma legislativa e trattato internazionale, non potendo disapplicare direttamente la prima. Solo la Corte cost. ha il dovere di dichiarare l'inidoneità delle norma legislativa o del trattato internazionale (nel caso di contrasto tra norma internazionale e principio costituzionale per via della funzione dei controlimiti). La stessa convenzione/trattato internazionale servirà come parametro integrativo di legittimità costituzionale di norme interne (art. 117 comma 1). Salvo questo eventuale scrutinio di legittimità costituzionale della Convenzione, gli Stati contraenti sono soggetti all'interpretazione della Corte EDU che svolge una funzione interpretativa eminente (un vincolo interpretativo quindi assoluto, salvo l'applicazione dei controlimiti, verifica di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti umani).

Eppure, nonostante la chiarezza di queste sue pronunce, si dovranno attendere altri quattro anni per ottenere dalla Corte costituzionale "l'autentica summa del pensiero della corte sui rapporti interordinamentali" con la sent. 80/2011. Secondo questa sentenza il giudice interno ha innanzitutto l'obbligo di far luogo all'interpretazione della norma/legge in senso conforme alla Convenzione/trattato in base anche alla giurisprudenza consolidata (es. della corte di Strasburgo che diventa vincolante salvo alcuni margini di apprezzamento). Non riuscendo a risolvere il caso con la sola interpretazione ha l'obbligo di adire la Corte costituzionale, non potendo applicare direttamente la fonte pattizia sospendendo quella interna. Dovrà cioè sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 117 comma 1 o 10 comma 1. Una volta che la Corte ha accertato il contrasto del trattato/convenzione (livello di norma interposta subcostituzionale) con la Costituzione se ne ha l'esclusione della idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato (non viene caducata la norma convenzionale ma per far salvi i rapporti tra ordinamenti viene accantonata per quel singolo caso). Qualcosa di simile si è avuto - e l'evento è di carattere fondamentale per la dottrina - con la Corte Cost., sent. 238/2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui la norma internazionale obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistono in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. È stato quindi questo il caso di applicazione dello strumento tante volte citato dei cd. controlimiti.

Riferimenti bibliografici

Luca Passarini

Studente di Giurisprudenza all'Università di Bologna

lucapassarini19@gmail.com


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