di Lucia Izzo - Qualora nel decreto prefettizio sia contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento degli agenti stradali (con contestazione differita) saranno legittimi solo ove riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo.
Non saranno, invece, legittimi con riguardo ad un altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico, ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 30323/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso del Comune.
- Il caso
- Niente multa se l'autovelox è nella carreggiata opposta al senso di marcia
- Autovelox: quando il decreto prefettizio specifica un determinato senso di marcia
Il caso
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Un automobilista aveva interposto opposizione innanzi al Giudice di Pace contro un verbale di contravvenzione elevatogli per violazione dei limiti di velocità.
L'opposizione era stata accolta e la decisione confermata anche in sede d'appello: in particolare, veniva ritenuta illegittima l'apposizione dell'autovelox sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro come invece autorizzato dall'Ente proprietario della strada.
L'illegittima apposizione dell'autovelox, pertanto, avrebbe determinato l'illegittimità derivata dall'impugnato verbale di contestazione essendovi un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata tra l'atto autorizzato dall'A.N.A.S. illegittimamente seguito ed il verbale di accertamento.
Tuttavia, secondo il Comune la decisione non sarebbe stata corretta avendo il giudice omesso di considerare che l'art. 4 del D.L. n. 121 del 202, convertito con legge n. 168 del 2002, conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia.
E nel caso specifico il Prefetto aveva autorizzato l'installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo il tratto di strada statale nella quale era avvenuto il rilevamento di velocità.
Niente multa se l'autovelox è nella carreggiata opposta al senso di marcia
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Tuttavia, anche in Cassazione il ricorso non trova accoglimento: come riconosce lo stesso Comune, l'apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia, ma era stato realizzato per un solo senso di marcia e il prefabbricato di rilevazione era stato apposto nella carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione.
Pur riconoscendo la possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, per gli Ermellini la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perché lo strumento di rilevazione non sarebbe stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l'esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia.
Il senso di marcia, inoltre, è identificativo di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contrario, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario.
Il Comune, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell'autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia e non anche, come è avvenuto nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta.
Autovelox: quando il decreto prefettizio specifica un determinato senso di marcia
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Il principio si ricava da quanto già affermato dalla Cassazione (n. 10206/2013) che ha rammentato che in tema di violazioni del Codice della Strada, il menzionato art. 4 del d.l. n. 121/2002 (convertito, con modificazioni, nella legge 168/2002) conferisce al prefetto la competenza a individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità e non è richiesto che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione.
Quindi, argomentando a contrario, si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come nel caso di specie), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico, ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.