La legge di conversione del decreto sicurezza conferma la disposizione che annulla il compenso dell'avvocato in caso di impugnazione inammissibile

di Valeria Zeppilli - Il decreto sicurezza (d.l. n. 113/2018) è stato convertito in legge e, con esso, anche le disposizioni che modificano il TU spese di giustizia.

Addio al compenso

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In particolare, il nuovo articolo 130-bis del d.p.r. n. 115/2002 stabilisce che, se l'impugnazione proposta è inammissibile, l'avvocato che presta la sua opera in regime di gratuito patrocinio perde il diritto al compenso.

Lo Stato, insomma, non pagherà più nulla al legale per conto dell'assistito se la sua impugnazione subirà una declaratoria di inammissibilità.

Consulenze irrilevanti

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In virtù della recente riforma, lo Stato non rimborserà più neanche le consulenze tecniche di parte che, quando l'incarico è stato conferito, risultavano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Portata della riforma

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La nuova norma, confermata in sede di conversione del decreto sicurezza, ha una portata molto ampia. Preannunciata come un limite al ricorso al gratuito patrocinio da parte dei migranti, in realtà non è affatto limitata a tale aspetto ma produce conseguenze su tutto il contenzioso civile.

Proprio per tale ragione, è stata subito sommersa da critiche provenienti da più fronti, in primis quello dell'avvocatura, che si è sentita di nuovo duramente colpita dalle scelte del legislatore. Nonostante ciò, l'approvazione della legge di conversione del decreto sicurezza ha confermato la norma, lasciandola immutata.

Leggi anche Decreto sicurezza è legge

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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