di Gilda Summaria - Il Tribunale Amministrativo della Liguria (Genova) si è interessato della legittimità di un affidamento tramite un accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria alle parti meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova ed altre due partecipate, tramite il portale " acquistinretepa.it" per la durata di un anno ad euro 145.000,00 IVA esclusa , utilizzando il criterio del prezzo più basso.
La sentenza in commento (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, sentenza n. 885 pubblicata il 15 novembre 2018) pur non dilungandosi oltremodo , ha chiarito il rapporto esistente tra i commi 3 e 4 dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016.
Il rapporto tra i due commi dell' art. 95 c.c.p.
Tale rapporto , instauratosi nell'ambito dell'art. 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali quello dei servizi ripetitivi), per il TAR in commento è di specie a genere.
Infatti al ricorrere delle fattispecie previste nel comma 3 siamo in presenza di un obbligo "speciale" di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che, è differente dalla ordinaria e generica preferenza che il Codice dei Contratti Pubblici tributa a tale criterio di scelta . Nel caso delle circostanze di cui al comma 3 dell' art. 95, non sono contemplate deroghe , nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al successivo comma 4, e questo a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia, I, 18.12.2017, n. 1449).
La decisione
Il TAR Liguria, in motivazione, nel respingere il ricorso, conviene con il Comune di Genova sulla asserzione che i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei veicoli non rientrano tra quelli aggiudicabili esclusivamente - ex art. 95 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 - sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, certamente non per la presenza di "alta intensità di manodopera" (art. 95 comma 3 lett a) poiché da un esame effettuato sui preventivi è risultato che l'incidenza della manodopera ammontava al 34,00% della spesa complessiva" e neanche per il richiamo ad "altri servizi di natura tecnica e intellettuale" (art. 95 comma 3 lett b) , fattispecie che pare richiedere, attraverso la congiunzione "e", che i servizi in questione abbiano - cumulativamente - sia natura tecnica, sia natura intellettuale (cfr. T.A.R. Veneto, I, 21.6.2018, n. 673); prosegue il TAR in motivazione " com'è fatto palese anche dalla loro equiparazione, quoad effectum, ai servizi di ingegneria e di architettura, che costituiscono - pacificamente - professioni intellettuali (artt. 2230 e ss. cod. civ.)".
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