di Annamaria Villafrate - Con l'arrivo del nuovo anno arriva anche la fattura elettronica, con l'intento di recuperare 1,9 miliardi di euro di evasione Iva. I titolari di partita Iva devono prepararsi ad affrontare problemi tecnici quotidiani nella gestione della fatturazione e notevoli disagi dovuti alla complessità del sistema. Per fortuna l'Agenzia delle Entrate, anche su richiesta della stampa specializzata, sta fornendo numerosi chiarimenti, come quello relativo alla fatturazione elettronica e alla detrazione Iva da parte degli acquirenti/committenti.
Nessuna sanzione per i ritardatari nei primi sei mesi 2019
L'Agenzia delle Entrate informa che l'emissione tardiva della fattura elettronica nel corso del primo semestre del 2019 non sarà sanzionata, anche se questo comporterà il ritardo della detrazione per l'acquirente/committente. L'articolo 10 del Decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, contenente le "Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica" prevede infatti l'attenuazione delle sanzioni per i primi sei mesi del 2019, disponendo:
"All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura é emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo."
La norma, se è chiara nei confronti di chi deve emettere il documento fiscale, non lo è altrettanto nei confronti del soggetto nei cui confronti deve essere emessa.
Detrazione Iva e fattura elettronica: chiarimenti dell'Agenzia
La questione per fortuna è stata chiarita dall'Agenzia delle Entrate, che ribadisce il principio secondo cui, a partire dal 2019, per le operazioni interne, le uniche fatture sono quelle elettroniche. Per cui ai fini della detrazione anche l'acquirente ha bisogno della fattura elettronica.
Nella relazione accompagnatoria del Dl n. 119/2018 si precisa infatti che le attenuazioni si applicano anche al committente/cessionario che ha detratto erroneamente l'Iva o non ha regolarizzato, in assenza di fattura elettronica. L'acquirente quindi non sarà sanzionato se il documento verrà emesso entro i termini previsti per la sua liquidazione periodica. Andrà invece incontro alla sanzione ridotta al 20% se provvederà alla regolarizzazione nei termini della liquidazione periodica successiva.
Peccato che dalla lettura dell'art. 10 tale possibilità non emerge. Per questo sarebbe opportuno specificarlo in sede di conversione, consentendo all'acquirente di detrarre l'Iva in base al documento cartaceo, visto che questa concessione non va a minare il rispetto da parte del cedente, del termine per la liquidazione periodica.
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