Il bene giuridico , nel campo del diritto penale , è il valore (o l'interesse) tutelato da una fattispecie incriminatrice; meritevole ,dunque, in relazione alla sua importanza, di protezione giudico-penale.
Il concetto di bene giuridico
Il concetto di "bene giuridico " non va confuso con il concetto di "bene in senso giuridico " che riguarda l'ambito della giurisprudenza civilistica.
Il problema dell'individuazione di tale oggetto nasce dalla difficoltà di escogitare definizioni dotate di un esaustivo contenuto informativo e di una reale funzione selettiva.
La definizione, ugualmente, non può da sola fungere da zona rossa tra oggetti meritevoli o non meritevoli di protezione penale. Storicamente, la paternità del concetto di bene giuridico, quale nozione che mira a designare l'oggetto di tutela penale, si fa risalire al 1834, in un'opera del giurista tedesco Birnbaum.
Egli sottoponeva a vaglio critico la concezione proto-illuminista del reato in quanto violazione di un diritto soggettivo, rilevando come tale definizione non fosse idonea a spiegare la punibilità di fatti lesivi ,per quei beni considerati di particolare rango e, dunque, meritevoli di tutela. Questa prima teorizzazione finiva con il riconoscere un catalogo più ampio di legittimi oggetti della tutela penale .
Birnbaum rimaneva legato all'esigenza di ancorare gli oggetti della tutela a beni avvertiti come meritevoli di particolare considerazione nell'ambito della comunità sociale.
L'impellenza di escogitare una teoria del bene giuridico ,idonea a limitare la potestà punitiva dello stato ,emerge nell'ottocento nell'opera di Liszt.
Si tratta del primo tentativo di concepire il diritto penale come strumento di tutela di beni giuridici ,in una concezione ispirata al positivismo giuridico, che valorizza l'idea di scopo.
In tal senso, il diritto penale serve alla soddisfazione di bisogni sociali che si impongono come preesistenti alla disciplina giuridica.
Sulla scena Italiana tale argomento verrà toccato dal giurista Arturo Rocco, nel 1913.
La sua opera ("l'oggetto del reato e della tutela giuridica penale") raccoglie e valorizza l'elaborazione degli studiosi tedeschi con riguardo a quei filoni che privilegiavano la funzione dogmatico-ricostruttiva della categoria del bene giuridico.
Secondo l'autore, la determinazione del concetto di bene giuridico non può prescindere delle valutazioni normative già compiute dal legislatore ,per cui il concetto di bene finisce con il coincidere con l'oggetto di tutela di una norma penale già emanata.
La tripartizione del Rocco
Risale al Rocco la tripartizione tra:
1) Oggetto giuridico formale
2) Oggetto giuridico sostanziale generico
3) Oggetto giuridico sostanziale specifico
La complessa vicenda della teoria del bene giuridico risulta contrassegnata dall'oscillazione tra orientamenti che ne privilegiano ora la funzione dogmatica ,ora quella sistematica in rapporto ad un determinato ordinamento positivo, ora quella politico-criminale.
L'esigenza di prospettare criteri atti ad impedire i rischi di arbitrio da parte del legislatore ha indotto la dottrina successiva ad assumere la costituzione a fondamento nella scelta di ciò che può legittimamente assurgere a reato.
Il catalogo degli oggetti di tutela recepiti nel sistema penale vigente è ben lungi dal soddisfare le rigorose pretese della teoria costituzionale dei beni giuridici.
Il problema della compatibilità con la Costituzione delle figure di reato può porsi sotto un duplice aspetto:
- sub A: verificando se si tratti di fattispecie poste a tutela di un bene sufficientemente definito e in armonia con il sistema dei valori costituzionali.
- sub B: controllando la conformità ai principi costituzionali delle tecniche di tutela adottate dal legislatore per garantire la salvaguardia del bene stesso.
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