di Valeria Zeppilli - In caso di intervento medico salva vita correttamente eseguito, ma che il paziente avrebbe rifiutato se, al contrario di quanto avvenuto, fosse stato adeguatamente informato, il risarcimento del danno non spetta a prescindere. Per poter essere risarciti delle conseguenze imprevedibili dell'atto terapeutico eseguito secondo le leges artis è infatti necessario dimostrare che, in caso di corretta informazione, l'intervento sarebbe stato rifiutato.
La Corte di cassazione è di recente tornata a occuparsi della materia, ribadendo tale principio, con l'ordinanza numero 31234/2018 qui sotto allegata, che si è interessata della materia del consenso informato in ipotesi di interventi salva vita.
Cosa deve accertare il giudice
Nel giudicare simili situazioni, il giudice del merito, secondo la Corte di cassazione, deve accertare se il corretto adempimento dei doveri informativi da parte dei sanitari avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento dal quale sia poi derivato, senza colpa, lo stato patologico o se avrebbe consentito al paziente di prepararsi e predisporsi ad affrontare il periodo post-operatorio con la "piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo".
Il diritto ad essere informati
Per la Corte, in ogni caso, va ribadito che il paziente vanta una legittima pretesa di conoscere le conseguenze di un intervento medico con la necessaria e ragionevole precisione, in maniera tale da prepararsi ad affrontarle con la maggiore e migliore consapevolezza.
La nostra Costituzione, infatti, tutela il rispetto di ogni individuo in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, considerando le sue convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche.
Le eventuali pretese risarcitorie devono essere, però, sorrette da un adeguato materiale probatorio, considerando sempre che la "relativa dimostrazione potrà essere fondata anche su elementi presuntivi … la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione".
Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 31234/2018