La Cassazione conferma la condanna al ciclista per guida in stato di ebbrezza, ma ritiene non vada applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

di Lucia Izzo - Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche da colui che si mette alla guida di una bicicletta, in quanto mezzo che può interferire sulla regolarità e sicurezza della circolazione stradale.


Tuttavia, la condanna non può comportare anche la sospensione della patente di guida qualora il reato sia stato commesso mentre si era in sella a un velocipede, trattandosi di un mezzo per il quale non è richiesto alcun titolo abilitativo per la guida.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, nella sentenza n. 54032/2018 (qui sotto allegata) respingendo i ricorso avanzato dai difensori di un uomo, trovato a circolare a bordo di una bicicletta in stato di ebbrezza.

Il caso

L'uomo, che aveva patteggiato per aver violato l'art. 186 del Codice della Strada, si era visto dai giudici di merito anche sospendere la patente di guida per un anno.


In Cassazione ritiene che tale sanzione amministrativa accessoria non avrebbe dovuto essergli applicata essendo stato il fatto commesso mentre era alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione.

Ciclista in stato di ebbrezza: è reato, ma non si sospende la patente di guida

Una doglianza che i giudici di legittimità ritengono vada accolta. Certo, la condanna non può che essere confermata poiché il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (cfr. Cass. n. 4893/2015).


Tuttavia, nel solco di un consolidato orientamento, gli Ermellini ritengono che la sospensione della patente di guida, sanzione accessoria applicabile agli illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (cfr. sent. n. 19413/2013 e n. 20364/2017).


Nel caso in esame, essendo stato il fatto commesso alla guida di una bicicletta, per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo, il giudice a quo ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Il provvedimento va dunque annullato senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sanzione accessoria.


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