di Annamaria Villafrate - Come è disciplinato dalla legge il permesso per lutto, quando il lavoratore o la lavoratrice può chiederlo e come presentare domanda al datore di lavoro, quanto spetta di retribuzione e cosa stabiliscono i contratti collettivi nazionali.
Ecco una guida sul permesso per lutto:
- Cos'è il permesso per lutto
- Permesso per lutto: in quali casi è previsto
- Permesso per lutto: retribuzione
- Permesso per lutto: come fare domanda
- Permessi per lutto: contratti collettivi
Cos'è il permesso per lutto
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Il permesso per lutto è previsto e disciplinato dall'art. 4 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 contenente le "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città."
In particolare, l'art 4, al comma 1 prevede che: "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica."
Spetta ai Ministri competenti in materia, con decreto e in concerto tra loro, definire i criteri necessari alla fruizione dei congedi previsti dalla norma.
Permesso per lutto: in quali casi è previsto
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Dalla formulazione della disposizione emerge che il lavoratore e la lavoratrice hanno il diritto, non l'obbligo, di avvalersi del permesso per lutto. Per esercitarlo devono farne richiesta, ma solo se il decesso riguarda il coniuge, il convivente o un parente entro il secondo grado stabilmente convivente, come risultante da relativa certificazione anagrafica. Pertanto se il decesso riguarda i figli, i genitori, i nipoti (figli dei figli), i nonni, il fratello e la sorella, è possibile chiedere il permesso per lutto retribuito, se invece si tratta di legami più "lontani", come gli zii, il genero o la nuora, i suoceri, i bisnonni e i nipoti (figli di fratello/sorella), i cugini, questo tipo di permesso non può essere richiesto.
Permesso per lutto: retribuzione
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Come precisato dall'art. 4 della legge n. 53/2000 il permesso per lutto è retribuito. Questo significa che il lavoratore ha diritto a percepire la stessa retribuzione prevista per tre normali giornate lavorative. Il datore quindi deve pagare il lavoratore colpito da un grave lutto, anche se nei giorni di permesso per lutto non ha lavorato.
Permesso retribuito: quando non spetta
Ragionando a contrario, se il lavoratore o la lavoratrice vengono colpiti da un lutto che non riguarda i soggetti indicati dall'art. 4 (coniuge, convivente e parente entro il secondo grado convivente stabilmente) non hanno diritto a un permesso retribuito, anche se è in genere possibile chiedere quello non retribuito, se il contratto collettivo nazionale di appartenenza lo contempla. In questi casi, naturalmente, la domanda di permesso retribuito deve essere adeguatamente motivata e compatibile con le esigenze lavorative del datore, che quindi può anche rifiutarsi di concederlo.
Permesso per lutto: come fare domanda
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Il lavoratore o la lavoratrice che, colpiti da un lutto di uno dei soggetti previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000, decidono di avvalersi di questo diritto devono tempestivamente farne richiesta al proprio datore di lavoro, indicando specificamente nella comunicazione, i giorni di permesso di cui intendono usufruire, entro il temine di sette giorni dal decesso. Giorni di permesso utilizzati per partecipare al funerale, alla successiva sepoltura e per dare o ricevere conforto.
Rientrato al lavoro al dipendente spetta consegnare al proprio datore la documentazione attestante il decesso del congiunto per il quale è stato chiesto il permesso, a cui allegare un certificato rilasciato dal Comune o un'autocertificazione.
Come precisato dal Regolamento di attuazione, decreto n. 278/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Solidarietà Sociale occorre inoltre tenere presente che:
- nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi;
- e i permessi per lutto "sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".
Permessi per lutto: contratti collettivi
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Quelle appena viste sono le regole generali previste dalla legge per tutti i lavoratori, anche se, come noto, alcune categorie di lavoratori sono sottoposti a discipline particolari e in genere di maggiore favore, dettate dai contratti collettivi di appartenenza, sia per quanto riguarda i casi in cui è possibile chiedere il permesso, che per la durata del permesso in oggetto.
A prevedere espressamente questa regola è l'art. 4 del decreto di attuazione n. 278/2000 contenente le disposizioni finali e di entrata in vigore, che così recita: "1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento. 2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli."
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