Nel valutare se a un soggetto spetti o meno l'assegno sociale occorre prendere in considerazione solo i redditi effettivamente percepiti

di Annamaria Villafrate - La sentenza del 28 settembre 2018 del Tribunale di Cassino (sotto allegata) offre l'occasione per precisare quali sono i requisiti necessari, previsti dalla legge n. 335/1995, per avere diritto all'assegno sociale. Non rilevano solo l'età, la cittadinanza e la residenza italiana. Nel verificare il requisito reddituale, occorre prendere in considerazione, come precisato anche da INPS e Cassazione, solo i redditi effettivamente percepiti.

La vicenda processuale

Una signora presenta domanda di assegno sociale all'INPS e, non comprendendo la motivazione del mancato accoglimento, inoltra via pec richiesta di riesame della pratica. L'INPS rigetta nuovamente la domanda. La ricorrente non si arrende e ricorre al Comitato Provinciale, allegando la visura catastale dei terreni e dei fabbricati propri e del coniuge, ma anche questa volta il ricorso viene respinto. Decide quindi di rivolgersi al Giudice del Lavoro chiedendo:

  • in via principale: di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno sociale con condanna dell'Inps al pagamento, oltre maggiorazioni e interessi legali;
  • in via subordinata: di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale in misura parziale "con importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero e l'ammontare del reddito eventualmente traibile dal bene immobile, qualora fosse locato, oltre alle maggiorazioni e agli interessi legali sui ratei."L'INPS si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.

Assegno sociale: cosa dice la legge

Il Tribunale adito nella motivazione precisa che l'assegno sociale (art. 3 comma 6 L. 335/1995), è un sussidio erogato dall'INPS in favore di soggetti disagiati. Le condizioni previste dalla legge per averne diritto sono:

  • aver compiuto 65 anni e 7 mesi (per le domande del 2016 e del 2017);
  • avere la cittadinanza italiana;
  • essere residenti in Italia;
  • e essere titolari di un reddito che non deve superare quello stabilito dalla legge e che viene calcolato diversamente a seconda che, chi fa domanda di assegno sociale, sia coniugato oppure no.

Ora, nel caso in esame, l'INPS ha respinto la domanda di assegno sociale poiché "la prestazione in oggetto ha natura assistenziale ed è rivolta a sostenere i cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e non appare rispondente a coloro che non versino in un effettivo stato di bisogno perché titolari di bene immobile diverso dalla casa di abitazione e che decidono volontariamente di tenerlo a disposizione - coniuge titolare di n. 2 appartamenti." Stesse ragioni addotte nel rigetto della Commissione Provinciale.

Per l'assegno sociale rilevano i redditi effettivamente percepiti

Detto questo è il caso di precisare che la ricorrente non ha mai nascosto che il coniuge fosse titolare di due immobili, di cui uno adibito a prima casa e il secondo concesso in comodato gratuito al figlio. Vero quindi che ella non ha mai percepito alcun reddito dalla seconda abitazione del coniuge, così come della stessa non ne ha mai avuto disponibilità, visto che il contratto di comodato è in essere dal 2009. Occorre quindi tenere conto del fatto che l'art. 3 della L. 335/95, al comma 6, dispone che, tra l'altro che: "L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti."

Non solo, la sentenza n. 6570/2010 della Cassazione ha precisato che sulla compatibilità dell'assegno sociale con altri redditi è necessario prendere in considerazione la loro effettiva percezione e non la mera titolarità, come confermato anche dal messaggio INPS n. 4424/2017. Per tali ragioni, poiché la ricorrente ha provato di non percepire alcun reddito dalla seconda abitazione del coniuge, concessa in comodato gratuito al figlio da anni, il ricorso merita accoglimento.

Leggi anche:

- L'assegno sociale

- Assegno sociale: cos'è e come si calcola

Scarica pdf Sentenza Tribunale Cassino del 28-9-2018

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: