di Valeria Zeppilli - Quando si effettua una notifica che scade in prossimità della festività cittadina occorre prestare attenzione: la festa del Santo Patrono non sospende i termini.
Ha avuto occasione di ricordarlo la Corte d'appello di Milano nella recente sentenza numero 5251/2018 (qui sotto allegata), dichiarando inefficace un decreto ingiuntivo che era stato consegnato all'Ufficiale giudiziario oltre il termine perentorio assegnato dall'articolo 644 del codice di rito.
I termini
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Nel caso di specie, più in particolare, il decreto era stato emesso il 6 ottobre e la creditrice, dopo due precedenti tentativi, aveva consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario il 9 dicembre per la notifica, che era stata effettuata il 10 ed era andata a buon fine.
Facendo rilevare che gli uffici UNEP erano chiusi sia il 7 dicembre, giorno della festività di Sant'Ambrogio patrono di Milano, sia il successivo 8 dicembre, festa dell'Immacolata, la creditrice rivendicava quindi la tempestività della notifica che, a suo dire, sarebbe stata eseguita nel rispetto delle prescrizioni del codice di procedura civile.
Il giorno del Santo Patrono non è festivo
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Ma per la Corte d'appello tale ricostruzione è errata e il decreto deve ritenersi portato per la notifica oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla sua emissione e, quindi, inefficace.
L'elenco delle festività è infatti determinato dalla legge numero 260/1949 e successive modificazioni e non ricomprende il Santo Patrono della città. L'unica eccezione è rappresentata, per i romani, dalla ricorrenza dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della Capitale, che ricorre il 29 giugno ed è considerata dalla legge 260 festività agli effetti civili.
Gli orari degli uffici
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Tenendo conto di tale principio, gli avvocati hanno l'onere di conoscere gli orari degli uffici il giorno in cui ricorre il Santo patrono della propria città e di tenerne conto ai fini dei loro adempimenti e scadenze, specie quando, come avvenuto nel caso di specie e come generalmente avviene, le chiusure sono adeguatamente pubblicizzate.
Scarica pdf sentenza Corte d'appello Milano n. 5251/2018