di Valeria Zeppilli - I danni cagionati dall'impianto di una valvola difettosa devono essere posti a carico non solo della struttura ospedaliera ma anche di tutti i sanitari che fanno parte dell'equipe medica che ha provveduto alla relativa operazione chirurgica.
E ciò a prescindere dalla corretta esecuzione o meno dell'intervento di installazione della protesi, in quanto la cura nella scelta di utilizzare una determinata valvola, per la Corte di cassazione, rientra comunque all'interno degli obblighi di diligenza e di prudenza gravanti su ciascun componente dell'equipe medica.
Il componente dell'equipe medica
Con la sentenza numero 31966/2018 qui sotto allegata, i giudici supremi hanno infatti ricordato che è principio consolidato quello in forza del quale ciascun componente dell'equipe è tenuto a un obbligo di diligenza che concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui e di partecipazione all'intervento chirurgico non da mero spettatore ma in maniera consapevole informata. Ogni medico, in sostanza, deve dare il proprio apporto professionale non solo in relazione all'esecuzione materiale dell'intervento ma anche con riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza e all'adozione delle particolari precauzioni eventualmente richieste dal caso concreto.
La vicenda
Nel caso di specie, il malfunzionamento della valvola cardiaca era derivato dalle sue caratteristiche. Si trattava, infatti, di un prodotto innovativo che, sebbene non sperimentale, avrebbe dovuto essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per poter avere la certezza del fatto che si trattava del prodotto più adatto da impiantare.
In giudizio era mancata la prova di tale ultimo aspetto e dalla c.t.u. espletata era emerso anche che per i sanitari non era impossibile apprezzare, durante l'operazione, la presenza di alterazioni valvolari del tipo di quella poi identificata.
Tutte tali ragioni hanno quindi determinato la condanna della struttura sanitaria ove si era svolto l'intervento chirurgico ma anche di tutti i medici dell'equipe che vi aveva partecipato.
Scarica pdf sentenza Cassazione n. 31966/2018