di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 32167/2018 della Cassazione (sotto allegata) enuncia un importante principio sul tema della previdenza dei liberi professionisti. Secondo gli Ermellini, dopo un'attenta disamina della normativa e della giurisprudenza in materia, il soggetto che esercita, come seconda attività e quindi in forma non abituale, quella libero professionale di avvocato, è tenuto a iscriversi alla Gestione Separata Insp e a versare i relativi contributi.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello di Roma conferma la sentenza di primo grado, che accoglie parzialmente l'opposizione proposta da un avvocato (all'epoca dei fatti pubblico dipendente iscritto all'INPDAP) nei confronti dell'INPS che, d'ufficio, lo ha iscritto alla Gestione separata, chiedendo di conseguenza i contributi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo nel 2005. Per la Corte l'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in I. n. 11 del 2011, che interpreta il disposto dell'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995, chiarisce che l'iscrizione alla gestione separata Inps è residuale, in quanto prevista per i lavoratori autonomi che esercitano una professione che non richiede l'iscrizione obbligatoria a un albo o per coloro che, "pur iscritti ad albi, svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti."
Le suddette condizioni, secondo la Corte, ricorrono nel caso di specie, visto che l'attività esercitata rientra tra quelle che prevedono l'obbligo d'iscrizione ad un albo "trattandosi di attività di avvocato, ed è tra quelle non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, non avendo Cassa forense imposto il pagamento di contributi sul reddito prodotto." L'avvocato soccombente ricorre in Cassazione, l'Inps si oppone con controricorso.
Gestione separata Inps: obbligatoria l'iscrizione per l'avvocato che pratica la professione non abitualmente
Il ricorrente censura la sentenza
perché, visto che lo svolgimento dell'attività libero professionale in forma saltuaria non imponeva l'obbligo d'iscrizione alla Cassa Forense, allo stesso non poteva essere chiesto neppure di iscriversi obbligatoriamente alla Gestione Separata Inps.La Cassazione però respinge il ricorso poiché "Come è noto, questa Corte di cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240 del 2010, che per questo aspetto continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e non contrastati, a proposito della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ...". In sostanza, come chiarisce subito dopo "nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro...".
Questo perché il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria impone l'obbligo d' iscrizione alla gestione separata a chi percepisce un reddito, anche se questo deriva dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, ma meramente occasionale di un'attività libero professionale che prevede l'iscrizione ad un albo, anche se lo stesso soggetto svolge un'altra attività e risulta iscritto ad altra gestione.
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