di Gabriella Lax - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto il 12 dicembre scorso all'interpello n. 7/2018, presentato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito dell'indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste.
Maternità piena per libere professioniste
Secondo la risposta, il bonus fiscale per il «rientro dei cervelli» non riduce la maternità alle professioniste. Se le lavoratrici sono rientrate dall'estero beneficiando delle agevolazioni fiscali, il reddito da prendere come base per il calcolo dell'indennità di maternità è quello pieno e non quello ridotto per effetto del bonus fiscale.L'istanza d'interpello era partita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che aveva chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro sull'interpretazione dell'art. 70, comma 2 d.lgs. n. 151/2001, in relazione al calcolo del reddito della libera professionista per la determinazione dell'indennità di maternità, nell'ipotesi in cui la stessa lavoratrice rientri in Italia dopo aver svolto in maniera continuativa un'attività lavorativa, o aver conseguito un titolo di studio all'estero.
Nello specifico veniva chiesto se con l'espressione "reddito professionale" sia da intendersi l'intero reddito percepito dalla libera professionista, ose ci si debba riferire al reddito ridotto per i lavoratori che rientrino in Italia dall'estero. Secondo il ministero, l'art. 70 D.Lgs. n. 151/2001, riguardo la tutela della maternità e della paternità, chiarisce che alla madre libera professionista, iscritta ad un ente gestore di forme obbligatorie di previdenza, va riconosciuta un'indennità per i due mesi antecedenti e i tre successivi al parto, pari all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali. Per ciò che riguarda la legge n. 238/2010 i redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo percepiti da lavoratori, che dopo aver lavorato o studiato all'estero siano assunti o inizino un'attività autonoma in Italia, concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 20% (per le lavoratrici) e del 30% (per i lavoratori).Secondo il ministero dunque una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali appena specificati, continui ad aver diritto all'indennità di maternità al "reddito pieno" percepito prima dell'inizio del periodo di cui all'art. 70, 1 comma, d.lgs. n. 151/2001, al fine di realizzare le tutele individuate dal legislatore nei confronti delle lavoratrici madri. E' questo il reddito che farà da base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. In caso contrario, se si considera quale base imponibile il reddito "abbattuto" ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio. Scarica pdf interpello Min. Lav. n. 7/2018