Portare in auto una mazza di baseball costituisce reato di porto ingiustificato di strumento atto a offendere, senza che rilevino le deduzioni a posteriori

di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 55037/2018 (sotto allegata) ribadisce il principio secondo cui, il motivo che giustifica il porto di uno strumento atto a offendere, come una mazza da baseball, deve sussistere ed essere verificabile nell'immediatezza di fatti da parte dei verbalizzanti, non potendo dedurre la sua inoffensivitàa posteriori su ragionamenti e considerazioni puramente astratte e non provate.

La vicenda processuale e i motivi del ricorso

Il Tribunale di Trento condanna l'imputato, responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto a offendere perché, durante un controllo stradale notturno è stato trovato in possesso di una mazza in legno, simile a quelle utilizzate nel gioco del baseball della lunghezza di 60 cm. Propone ricorso per Cassazione l'imputato visto che il Tribunale non ha considerato che:

  • la mazza non costituisce oggetto atto a ledere, perché di dimensioni ridotte,
  • la stessa, per le suddette ragioni, si presenta come uno strumento inoffensivo;
  • trattandosi di un attrezzo utilizzato in ambito sportivo è in regime di libera vendita;
  • l'imputato è appassionato di baseball e in quanto tale la mazza rappresenta per lui un semplice souvenir;
  • non è stata raggiunta la prova sul suo utilizzo illecito.

L'imputato

fa presente che "La mazza in sequestro non può considerarsi un'arma, ma soltanto un oggetto decorativo o con finalità pubblicitaria, recante la denominazione della squadra calcistica di cui l'imputato è tifoso. In un caso similare la Corte di cassazione (sentenza n. 21782 del 5/5/2017) ha mandato assolto l'imputato; anche nel presente la mazza era realizzata in legno dolce e non in legno massiccio o in alluminio ed era lunga appena 60 cm mentre quelle regolamentari misurano 78-88 cm."

L'inoffensività dell'arma deve essere dimostrata nell'immediatezza dei fatti

La Cassazione, condividendo le conclusioni del Tribunale, respinge il ricorso dell'imputato

, in quanto "Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti" (sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013; sez. 1, n. 4696 in data 14/01/1999). Tali indicatori non sono stati nemmeno presi in considerazione nell'impugnazione, che, per la sua astrattezza e la trattazione dei relativi temi in termini generali e soltanto possibilistici, risulta inammissibile, perché non consente di ravvisare i vizi della sentenza impugnata denunciati, sentenza che, seppur per implicito, ha escluso che la condotta avesse trovato una plausibile ragione lecita." Del resto la Cassazione ha già affermato che, per poter qualificare l'oggetto come offensivo o inoffensivo, non rilevano le circostanze di luogo e di tempo del momento in cui si è verificato il sequestro, ma le caratteristiche oggettive dello stesso, ovvero dimensioni e consistenza.

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Scarica pdf sentenza Cassazione n. 55037/2018

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