Il decreto fiscale, definitivamente approvato, modifica il PTT e disciplina le modalità di perfezionamento dei depositi telematici e il potere di certificazione di conformità delle copie

di Lucia Izzo - Il decreto fiscale del Governo Lega-M5S è legge a seguito dell'approvazione da parte della Camera del testo, in seconda lettura senza modifiche. Tra le tante novità, luce verde anche per quelle riguardanti il processo tributario che, dal prossimo 1° luglio 2019, sarà definitivamente telematico.


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Ciò significa che le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali relativi a cause tributarie saranno effettuati esclusivamente tramite modalità telematiche. Intervenendo sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il decreto fiscale fornisce ulteriori precisazioni.


Processo Tributario Telematico dal 1° luglio 2019

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In particolare, a norma del modificato art. 16-bis (ora rubricato "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici") si evidenzia come le comunicazioni si intenderanno perfezionate con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.


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Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria secondo le modalità stabilite dall'art. 16 del d.lgs. n. 546.

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L'utilizzo delle modalità telematiche resta una facoltà per i soggetti a cui è consentito stare in giudizio senza assistenza tecnica (controversie di valore fino a tremila euro). Qualora vogliano farne uno dovranno previamente indicare l'indirizzo PEC, nel ricorso o nel primo atto difensivo. al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Potere di certificazione di conformità

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Per il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore e l'agente della riscossione attestano la conformità della copia al predetto atto.

Solo in casi eccezionali è consentito il deposito con modalità diverse da quelle telematiche e previa autorizzazione, tramite provvedimento motivato, del Presidente della Commissione tributaria o del Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero del collegio se la questione sorge in udienza.

Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria, oppure trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria.

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. L'estrazione di copie autentiche esonera dal pagamento dei diritti di copia.

Inoltre, nel compimento dell'attestazione di conformità, difensore e il dipendente delle Entrate o del concessionario della riscossone assumono la veste di pubblici ufficiali.

Modalità telematiche consentite in ogni grado di giudizio

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Il provvedimento salva le costituzioni in appello via Posta elettronica certificata anche se il ricorso del contribuente in primo grado è stato fatto per via cartacea. Le parti potranno utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche

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Si mette fine, così al contenzioso che ha provocato numerosi casi in tutta Italia avente ad oggetto la costituzione in appello via Pec dell'ufficio laddove il ricorso in primo grado sia stato cartaceo.


Foto: 123rf.com
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