di Gilda Summaria - Per il supremo Consesso di Giustizia amministrativa, non sussiste l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni gestite da Consip S.p.A. se acquistando fuori dal loro perimetro si spuntano condizioni economiche più convenienti, affermare il contrario contrasterebbe con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sottesi al programma di centralizzazione ed introdurrebbe nel sistema ingiustificati profili di rigidità. Così ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n. 1937/2018 (sotto allegata).
Obbligo di ricorrere alle convenzioni
L'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip trova composizione nell'art. 26 comma 3 della L. 488/99 e nell'art. 11 comma 6 del D.L. 98/11 che lo richiama, stabilendo nel contempo la nullità di atti e contratti posti in essere non ricorrendo alle succitate convenzioni ed ai parametri in esse contenuti. A corredo del quadro normativo anche una circolare del MEF del 25 agosto 2015 estende l'obbligo di utilizzare le convenzioni attivate per qualsiasi settore merceologico.
Il Collegio osserva che, fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26, nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli e dirimente risulta a riguardo la previsione di cui al quarto periodo dell' art. 1 D.L n. 95/2012 , a tenore del quale "la disposizione del primo periodo del presente comma (il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26) non si applica nel caso di aggiudicazione a prezzo più basso nel rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di Consip s.p.a. (facoltà seppure in via derogatoria).
Approvvigionamenti autonomi
La sussistenza del richiamato (e legittimo) rapporto fra regola ed eccezione è confermato dallo stesso articolo 26 della l. 488 del 1999 il quale - al comma 3 stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)", l' uso del termine "possono" fa propendere per il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro e la circolare ministeriale del 25 agosto 2015 conferma l'esistenza di una tale facoltà, seppur mitigata dalla presenza di una robusta motivazione.
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