di Annamaria Villafrate - La sentenza della Cassazione n. 56970/2018 (sotto allegata) dimostra sensibilità nei confronti di un'avvocata in stato di gravidanza che, prossima al parto, ha chiesto un rinvio d'udienza. La Corte le ha riconosciuto infatti il legittimo impedimento anche se l'art 420 ter, comma 5 bis che lo prevede, è entrato in vigore in epoca successiva ai fatti di causa. Dato formale che, secondo la Corte, non ne impedisce l'applicabilità anche a vicende anteriori alla sua entrata in vigore del 1° gennaio 2018, visto che la legge che lo ha introdotto vuole garantire il diritto di difesa, ma anche le stesse tutele delle lavoratrici dipendenti alle libere professioniste.
La vicenda processuale
Condannato per calunnia l'imputato impugna la sentenza della Corte di appello che, riformando quella di primo grado, dichiara di non doversi procedere per prescrizione del reato, confermando le statuizioni in favore della parte civile. L'imputato
ricorre in Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza, perché affetta da numerosi vizi, tra i quali la nullità della pronuncia "di primo grado per mancato rinvio dell'udienza del 17 maggio 2007, a seguito di richiesta di rinvio per legittimo impedimento, per motivi di salute" avanzata dall'avvocata nominata il 10 gennaio 2007 che "in vista dell'udienza di discussione fissata per la data del 17 maggio 2007, fin dall'8 maggio 2007, aveva fatto pervenire in cancelleria nuova nomina dell'avvocata e contestuale revoca del precedente difensore" e "aveva depositato richiesta di rinvio allegando certificato medico dal quale si evinceva lo stato di gravidanza e la data presunta del parto al 25 maggio 2007."Secondo l'imputato la sentenza di primo grado è viziata perché ha respinto l'eccezione di nullità, confermando la strumentalità della nomina dell'avvocata. Decisione fondata sul fatto che la nomina era stata fatta risalire all'8 maggio 2007, quando in realtà risultava datata 10 gennaio 2007 e depositata il 26 gennaio 2007.
Applicabile all'avvocata in stato di gravidanza il legittimo impedimento di cui all'art. 420 ter
La Cassazione rileva che la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, per quanto riguarda il momento della nomina dell'avvocata, ritenuta strumentale al fine di chiedere di rinvio, è smentita da una memoria, sottoscritta dal giudice il 30 gennaio 2007, da cui risulta che l'incarico era stato conferito il 26 gennaio 2007.
Risulta altresì erronea la decisione con cui il giudice ha respinto la richiesta di rinvio per impedimento del difensore, in quanto "frutto di una valutazione meccanicistica della nozione di assoluto impedimento che non è stata adeguatamente rapportata al caso concreto."
Vero che, secondo risalente giurisprudenza, lo stato di gravidanza avanzata non costituisce causa di legittimo impedimento in assenza di specifiche attestazioni sanitarie "indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie e/o professionali (…), nondimeno nella concreta fattispecie, si era in presenza di una data indicativa del parto molto prossima a quella dell'udienza (indicata al 25 maggio 2007, rispetto all'udienza del 17 maggio) e di un impegno professionale da assolvere in una sede giudiziaria distante da quella in cui era ubicato lo studio dell'avvocato richiedente, circostanze che, anche sulla base di nozioni di comune esperienza, imponevano una valutazione dell'addotto legittimo impedimento strutturata su tali peculiarità e non ritagliata esclusivamente sulla mancata allegazione di un imminente pericolo per la salute della donna o del feto."
Non è possibile inoltre ritenere di poter applicare al difensore la normativa sull'astensione obbligatoria riservata alle dipendenti pubbliche, poiché l'avvocata è una libera professionista e in quanto tale è libera di scegliere le proprie modalità di lavoro "rilievo che correttamente rapportato alla fruizione di indennità e trattamenti previdenziali non si confronta con la specifica problematica connessa alla necessità di tutela della salute nella imminenza del parto, tutela collegata alla normale evoluzione della gestazione ed alle fasi della maternità che precedono il momento del parto."
In riferimento allo stato di gravidanza la Corte rileva infine come ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p comma 5 bis, in vigore dal 1.01.2018: "Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso."
Ora, vero che la norma non ha effetto retroattivo, essa però è stata introdotta per introdurre un sistema di tutele che fossero in linea, da una parte con il diritto di difesa e dall'altra con il principio di uguaglianza sancito dall'art 3 Costituzione. Il Tribunale ha quindi sbagliato, nel disattendere la richiesta di differimento per legittimo impedimento dell'avvocata così come la Corte d'appello, che ha respinto l'eccezione di nullità sollevata nei motivi di gravame, vizi da cui deriva l'insanabilità di entrambe le sentenze senza rinvio.
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