di Valeria Zeppilli - Il Ddl anticorruzione è stato approvato in via definitiva dalla Camera. Con esso è quindi diventata legge anche la riforma della prescrizione che tanto ha fatto discutere ma che non ha subito modifiche nell'ultimo passaggio del suo iter verso l'approvazione.
- Sospensione della prescrizione
- Decorrenza della prescrizione
- Interruzione della prescrizione
- Entrata in vigore
Sospensione della prescrizione
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Con la riscrittura del secondo comma dell'articolo 159 del codice penale, che si occupa della sospensione del corso della prescrizione, il DDL anticorruzione sancisce che essa, oltre che nei casi già previsti dal primo comma di tale articolo, opera dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna sino alla data in cui è divenuta esecutiva la sentenza che definisce il giudizio o è divenuto irrevocabile il decreto di condanna.
Vengono poi abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 159 che sino a oggi prevedevano, rispettivamente, che i periodi di sospensione di cui al vecchio secondo comma erano computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza
del grado successivo aveva prosciolto l'imputato o aveva annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne aveva dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, c.p.c. e che se durante i termini di sospensione di cui al vecchio secondo comma si verificava un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini erano prolungati per il periodo corrispondente.Decorrenza della prescrizione
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La riforma riguarda, in parte, anche la decorrenza del termine della prescrizione che ora è così disciplinata:
- per il reato consumato coincide con il giorno della consumazione,
- per il reato tentato coincide con il giorno in cui è cessata l'attività del colpevole,
- per il reato permanente o continuato coincide con il giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
Interruzione della prescrizione
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Viene abrogata, poi, la previsione in forza della quale il corso della prescrizione era interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Entrata in vigore
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Per tutte le novità in materia di prescrizione, l'entrata in vigore è tuttavia rinviata al 1° gennaio 2020.
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