La clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario stipulato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina sull'usura (legge n. 108 del 1996) e con la quale siano stati pattuiti interessi divenuti superiori a quelli consentiti da detta normativa, è priva di effetto quanto alla misura degli interessi anteriormente convenuti?. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 8442/02, stabilendo che in tal caso gli interessi possono essere rinegoziati.
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