di Lucia Izzo - I Consiglieri degli ordini circondariali forensi non sono eleggibili qualora abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio) quali componenti dei Consigli dell'ordine.
Si tratta di una limite che ha valenza retroattiva e dunque prende in considerazione anche i mandati svolti in un periodo antecedente rispetto alle riforme di cui alle leggi 247/2012 e 113/2017.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 32781/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato che si era visto rigettare dal CNF un reclamo da lui proposto e fondato sulla contestazione dell'eleggibilità di sei componenti proclamati eletti consiglieri dell'Ordine nonostante avessero già ricoperto la carica per almeno due mandati consecutivi.
- Elezioni forensi: il limite del "doppio mandato"
- Consiglieri dell'ordine: retroattivo il limite di due mandati
- Il principio delle Sezioni Unite
- Aiga: "rotazione e limite dei mandati sono nel DNA della nostra associazione"
Elezioni forensi: il limite del "doppio mandato"
[Torna su]
Secondo il ricorrente, l'elezione avrebbe contrastato con l'art. 28, comma 5, della legge 247/2012 e con l'art. 3, comma 3, della legge 113/2017 secondo cui "i consiglieri non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi".
A tale regola fanno eccezione i mandati di durata inferiore ai due anni mentre la ricandidatura viene ritenuta possibile qualora sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali è svolto il precedente mandato.
Di diverso avviso il Consiglio Nazionale Forense (sent. 80/2018) secondo cui il la legge n. 113/2017 non avrebbe effetti retroattivi e dunque dovrebbe applicarsi dal momento di entrata in vigore della legge che la istituisce.
Di conseguenza, per il CNF, non sarebbe ammissibile la computabilità dei mandati di consigliere svolti anteriormente alla nuova legge ai fini della preclusione di eleggibilità la quale, in conclusione, non può che riguardare quei soli mandati (consecutivi) espletati all'esito delle elezioni tenutesi col nuovo sistema.
Un assunto che non convince gli Ermellini secondo cui la norma a regime (art. 3, co. 3, secondo periodo) è adeguatamente chiara nel senso di escludere la stessa eleggibilità di avvocati che abbiano espletato due mandati consecutivi, anche se sotto il regime dell'ordinamento della professione forense previgente alle riforme del 2012 (e, quanto alla disciplina elettorale, del 2017).
Consiglieri dell'ordine: retroattivo il limite di due mandati
[Torna su]
Tale interpretazione, valevole per l'assetto a regime della normativa, le Sezioni Unite ritengono vada estesa anche alle elezioni in sede di prima applicazione della legge 113/17 in virtù di una norma transitoria (art. 17, co. 3, primo periodo, ultimo inciso, della L. 113/17) altrettanto idoneamente specifica.
Per la Corte, un simile regime definitivo deve qualificarsi funzionale all'esigenza di "assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione".
Inoltre, la regola mira a evitare "fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini, potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche".
Per il Supremo Consesso, si vuole scongiurare per quanto più possibile il pericolo di una cristallizzazione di posizioni di potere nella gestione di queste a causa della protrazione del loro espletamento ad opera delle stesse persone.
La nuova norma sull'ineleggibilità non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione a fatti passati, eretti a requisiti negativi od ostativi per l'accesso alle cariche elettive o per il mantenimento di quelle in ragione dell'acquisita considerazione di un loro disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza, ma non già regolandolo direttamente in modo nuovo.
Il principio delle Sezioni Unite
[Torna su]
In conclusione, le Sezioni Unite forniscono una importante interpretazione della regola dell'ineleggibilità originaria dei consiglieri che abbiano già svolto due mandati consecutivi.
Entrata in vigore una norma che pone quale requisito di eleggibilità l'assenza di esiti o conseguenze di condotte o di fatti verificatisi anche solo parzialmente in precedenza, in difetto di espressa chiara norma in contrario, il requisito deve sussistere pure in riferimento a quei fatti e quelle condotte già verificatisi in tempo anteriore e, così, pure prima dell'entrata in vigore delle norme che li assumevano a presupposti ostativi all'eleggibilità (e cioè prima del 21/07/2017, giorno successivo alla pubblicazione della legge 113/17 sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20/07/2017, secondo la previsione del suo art. 20).
Da qui il seguente principio di diritto:
"in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. 113/17) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113".
Aiga: "rotazione e limite dei mandati sono nel DNA della nostra associazione"
[Torna su]
In un comunicato Stampa (sotto allegato), l'associazione dei giovani avvocati ha salutato con favore i principi posti dalle Sezioni Unite alla base della sentenza n. 32781/2018. "La nostra Associazione - si legge nel comunicato - ha da sempre sostenuto l'importanza per tutti i fori italiani di dare sistematica applicazione ad un sano principio dell'alternanza degli organi di autogoverno".
Pertanto, AIGA ritiene "imprescindibile e doveroso che sia data puntuale ottemperanza al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte", in particolar modo rispetto "ai probabili casi legati alle prossime tornate elettorali che si stanno per tenere presso tutti i fori d'Italia".
I giovani avvocati hanno perciò chiesto formalmente al Consiglio Nazionale Forense di vigilare sulla corretta applicazione del principio di diritto definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione.
Scarica pdf Cass., Sezioni Unite, sent. 32781/2018Scarica pdf Comunicato Stampa Aiga