Per la Cassazione vi è una rottura voluta dall'ex tra il preesistente tenore e modello di vita che giustifica il venir meno del diritto alla contribuzione periodica

di Lucia Izzo - Perde il mantenimento il coniuge separato che si registra con il nuovo partner al Comune come coppia di fatto per beneficiare degli assegni familiari.

Infatti, anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto a opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla "risoluzione del rapporto coniugale" (assai più che probabile), si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile nella sentenza n. 32871/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di una signora nei confronti del marito separato.


Il caso

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La Corte d'appello aveva revocato l'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex marito nei confronti della moglie a seguito della separazione personale dei coniugi. In particolare, la revoca era giustificata dai giudici di merito in considerazione dell'instaurazione di una famiglia di fatto da parte della ex moglie, circostanza provata anche a mezzo di un certificato estratto dal registro delle coppie di fatto tenuto dal Comune ad uso assegni familiari.


Secondo la donna, invece, la Corte avrebbe sbagliato ad escludere l'assegno di mantenimento in ragione della prova di una sua convivenza more uxorio, che non presentava caratteri di stabilità, ma aveva natura precaria, senza aver accertato e valutato se dalla nuova convivenza la stessa traesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione o addirittura la revoca dell'assegno.

Famiglia di fatto e riflessi sull'assegno all'ex

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Gli Ermellini rammentano come la giurisprudenza abbia dato una lettura estensiva della causa estintiva degli assegni in favore dell'ex prevista dalla legge sul divorzio: si è ritenuto che questa ricomprendesse non solo il caso delle nuove nozze, ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto.


A tale nuova ermeneutica, è seguito il problema della sopravvivenza dell'assegno di mantenimento non solo in caso di divorzio, ma a seguito della separazione coniugale quando non vi sia stata ancora la completa recisione del legame coniugale potendo questo astrattamente (anche se sempre più raramente, seconda l'id quod prelumque accidit) risorgere in base alla scelta ripristinatoria dei separati.


Anche in un tal caso la giurisprudenza di legittimità ha risposto positivamente all'istanza di esclusione dell'obbligo attraverso l'enunciazione del seguente principio: in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse, del nuovo nucleo familiare.


Leggi anche: Separazione: addio al mantenimento con nuova convivenza


Resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati (cfr. Cass. n. 16982/2018).

Separazione: la convivenza di fatto fa venir meno il mantenimento

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Un principio che il Collegio ritiene di dover riaffermare, ponendovi ulteriori precisazioni: la cessazione dell'obbligo di contribuzione deve esser individuato, per il divorzio e anche per la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa che si è sovrapposta, con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia.


Secondo la Cassazione, tale impianto motivazionale non è scalfito dalla possibilità che i coniugi non divorziati possano astrattamente tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un (improbabile) ripensamento.

Anche in tal caso l'assegno, infatti, l'assegno non rivivrebbe, ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa dalla convivenza. Giammai, dunque, tornerebbe a vivere il contributo che a suo tempo (prima delle operata opzione verso una nuova dimensione di aggregativa di fatto) era stato assegnato dal giudice.

Scarica pdf. Cass., I civ., sent. 32871/2018

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