di Annamaria Villafrate - Il condominio quando si avvale della collaborazione di un lavoratore dipendente, si rivolge a un libero professionista o stipula un contratto d'appalto per la fornitura di servizi o la prestazione di opere assume la veste del sostituto d'imposta, ovvero di colui che, dopo aver trattenuto sul quantum dovuto una determinata percentuale, è tenuto a versarla all'Erario a titolo di acconto o d'imposta sul quantum dovuto dai percipienti.
Vediamo in quali casi il condominio opera come sostituto d'imposta, le percentuali previste dalla legge e i codici da indicare nel modello F24 per il versamento della ritenuta d'acconto.
Indice:
- Il condominio sostituto d'imposta
- Ritenuta d'acconto prestazioni di lavoro dipendente
- Ritenuta d'acconto prestazioni di lavoro autonomo
- Ritenuta d'acconto su contratti di appalto di opere o servizi
- Niente ritenuta per chi opta per il forfettario
Il condominio sostituto d'imposta
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Il condominio
, al pari degli altri soggetti elencati dall'art. 23 del dPR n. 600/1973, quale sostituto d'imposta deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dai percipienti. In pratica il sostituto d'imposta, e quindi anche il condominio, si sostituisce a chi percepisce il reddito e, dopo aver trattenuto la percentuale prevista dalla legge, versa la relativa somma all'Erario a titolo di acconto o d'imposta. La misura della ritenuta infatti varia in base al tipo di attività esercitata da colui che percepisce il reddito e dal tipo di regime fiscale a cui è assoggettato.Vediamo di fare una breve carrellata dei casi in cui il condominio opera come sostituto d'imposta e quindi è tenuto ai relativi versamenti.Ritenuta d'acconto prestazioni di lavoro dipendente
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Non è raro che, soprattutto nei condomini di grosse dimensioni, i condomini decidano di assumere un portiere. In questo caso, come previsto dall'art. 23 del dPR n. 600/1973 il condominio è tenuto a trattenere e versare la relativa ritenuta sul compenso corrisposto al lavoratore dipendente, entro il 16 del mese successivo. A tale scopo il condominio deve compilare il modello F24 in cui deve è tenuto a indicare il codice 1001, relativo alla ritenute sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Ritenuta d'acconto prestazioni di lavoro autonomo
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Che cosa succede invece quando il condominio si avvale della collaborazione di un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro? Un libero professionista insomma?
In questo caso, come sancito dall'art. 25 del dPR n. 600/1973, per quanto riguarda le prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, in cui rientrano anche quelle dell'amministratore "devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti".
Il condominio in sostanza, anche in questo caso, deve operare una trattenuta e versarla entro il giorno 16 del mese successivo, indicando questa volta nel modello F24 da utilizzare per il pagamento il codice 1040, che identifica le ritenute sui compensi spettanti a chi esercita arti e attività libero professionali.
Ritenuta d'acconto su contratti di appalto di opere o servizi
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Nel caso in cui poi il condominio assuma la veste di committente in relazione a contratti d'appalto stipulati per la realizzazione di un'opera o la somministrazione di servizi deve farsi applicazione dell'art. 25 -ter, commi 1 e 2 del dPR n. 600/1973 secondo cui "Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
Come previsto poi dal successivo comma 2 bis, la ritenuta d'acconto deve essere versata quando l'ammontare delle ritenute raggiunga l'importo di 500 euro. In ogni caso, anche se le ritenute non dovessero raggiungere tale importo, il condominio è comunque obbligato a effettuare il versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ciascun anno.
In questo caso, ovvero se il condominio stipula contratti d'appalto con terzi, nel modello F24 da utilizzare per il pagamento della ritenuta del 4% dovrà indicare i seguenti codici:
- 1019 per opere o servizi appaltati a persone fisiche;
- 1020 per d'appalto e servizi con persone giuridiche.
Come previsto dal comma 2 ter sempre dell'art. 25 ter infine "Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli ..."
Niente ritenuta per chi opta per il forfettario
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Non resta che analizzare il regime forfettario, per vedere se, anche in questo caso, il condominio deve operare come sostituto d'imposta. In questo caso, è bene sapere che, come previsto dalla legge di stabilità del 2015 il regime forfettario può essere adottato dai liberi professionisti con redditi annui fino a 30.000 euro e da chi, dallo svolgimento dell'attività d'impresa non risulti titolare di reddito annuo superiore ai 50.000 euro. In questo caso, se l'amministratore dovesse optare per questo regime fiscale agevolato per fatturare al condominio le sue prestazioni, quest'ultimo non sarà tenuto a operare alcuna ritenuta alla fonte, poiché non è prevista l'applicazione delle norme sul sostituto d'imposta.
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