La legge di bilancio 2019 ha aperto alla definizione agevolata delle cartelle affidate all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. Guida al saldo e stralcio delle cartelle aggiornata alle novità della legge semplificazioni

di Lucia Izzo - I contribuenti in difficoltà economica possono beneficiare del saldo e stralcio delle cartelle affidate all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

È stata la manovra di bilancio (L. n. 145/2018) a introdurre la "super rottamazione", precisando altresì i puntuali requisiti necessari per accedervi, mentre il decreto semplificazioni, convertito dalla legge semplificazioni 2019, ha introdotto significative novità.

Vediamo come funziona il saldo e stralcio cartelle e come aderire:

Saldo e stralcio cartelle: i beneficiari

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Potranno beneficiare della definizione agevolata dei debiti tributari quei contribuenti, persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica ovvero in possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro.


Potranno aderire al "Saldo e stralcio", qualora sussistano i requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla "rottamazione-bis" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

Liquidazione per sovraindebitamento

Sempre per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della norma, potranno profittare del "Saldo e stralcio" anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 3/2012).

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%, nonché le somme maturate in favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

I carichi rottamabili

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Potranno essere definiti con modalità agevolate i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA (artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

Leggi anche: Stralcio dei debiti fino a mille euro dal 31 dicembre

Inoltre, il provvedimento consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Adesione alla rottamazione-ter

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In caso di ISEE superiore a 20 mila euro o di debiti non rientranti nelle due casistiche sopralencate, sarà comunque possibile, qualora ne sussistano i requisiti, aderire alla Definizione agevolata 2018, prevista dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter").

Qualora in diverse cartelle o anche nella stessa cartella di pagamento (ovvero in avvisi ricevuti dall'Agente della riscossione) siano presenti debiti riferiti a carichi che rientrano nel "Saldo e stralcio" e altri esclusi dal provvedimento, sarà possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il "Saldo e stralcio" e l'altra per la "rottamazione-ter".

Cosa bisogna pagare

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I soggetti in possesso dei requisiti prescritti, potranno estinguere i propri debiti (rientranti nelle categorie summenzionate) in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;

- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;

- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Come accedere al saldo e stralcio

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Per beneficiare del saldo e stralcio, il debitore dovrà inoltrare l'apposita dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019:

- alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all'attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC);

- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.

In entrambi i casi al Modello SA-ST occorrerà allegare copia del documento di identità/riconoscimento e, laddove prevista, la documentazione volta ad attestare lo stato di grave e comprovata difficoltà economica.

I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall'Agente della riscossione con l'INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al "Saldo e stralcio".

Accoglimento del "Saldo e stralcio"

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La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;

- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;

- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;

- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;

- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d'interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Mancato accoglimento del "Saldo e stralcio" e rottamazione-ter

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Anche in caso di mancato accoglimento l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 31 ottobre 2019, una "Comunicazione" con la quale motiverà il proprio diniego.

Inoltre, qualora siano presenti debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, limitatamente a questi l'Agenzia avvertirà il contribuente dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

A tal proposito, con le novità introdotte, da ultimo, dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) convertito dalla legge 12/2019 (legge semplificazioni 2019) il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

- in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;

- in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la "rottamazione-bis", ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Pagamento rate "Saldo e stralcio"

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Una volta ricevuti i bollettini, entro il 31 ottobre 2019, il pagamento sarà possibile attraverso i seguenti canali: portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; App EquiClick; sportelli bancari; uffici postali; home banking; punti Sisal e Lottomatica; tabaccai convenzionati con Banca 5; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

In caso di ritardo nei pagamenti, la legge prevede una "tolleranza" di massimo 5 giorni rispetto alla scadenza delle rate (il comma 198 dell'art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell'art. 3 della "rottamazione-ter").

Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta, perde i benefici previsti dal "Saldo e stralcio". Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.


Foto: 123rf.com
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