- Pct, disciplina generale
- Le regole tecniche nella normativa secondaria
- La disciplina delle notifiche via PEC
- Le altre fonti del PCT
Pct, disciplina generale
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La frammentarietà delle disposizioni che attualmente regolano il processo civile telematico impone di individuare quelle di maggiore importanza ai fini della ricostruzione degli aspetti salienti della procedura.
In questo senso, è d'obbligo partire dal Decreto Legge 179/12 (convertito in L. 221/2012) che, all'articolo 16-bis, ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti per le parti già costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione presso il tribunale.
Analoga obbligatorietà ha successivamente trovato applicazione anche per gli atti delle parti già costituite nei procedimenti davanti alle corti di appello, nei processi esecutivi e nei procedimenti di ingiunzione.
Allo stato, quindi, il PCT non trova ancora applicazione nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, mentre appare ancora in fase di sperimentazione la sua applicazione in Corte di Cassazione.
Le regole tecniche nella normativa secondaria
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Per quanto riguarda la normativa di dettaglio, le specifiche tecniche che disciplinano il processo civile telematico sono contenute principalmente in due atti.
Il primo è il Decreto Ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, che predispone le regole tecniche a cui il processo deve conformarsi.
Tra i principali aspetti disciplinati da tale atto figurano i sistemi informatici e i servizi telematici, la forma degli atti e dei documenti informatici e la loro modalità di trasmissione, i punti di accesso per la consultazione dei portali che fanno capo al Ministero della Giustizia e le modalità di pagamento per via telematica.
L'altra disposizione di fondamentale importanza, in questo senso, è il provvedimento della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014.
Il provvedimento del DGSIA, emanato a norma dell'art. 34 del D.M. appena esaminato, individua le specifiche tecniche relative a tutti gli aspetti regolati dal citato decreto.
La disciplina delle notifiche via PEC
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Un'altra legge di fondamentale importanza in ambito PCT è la L. 53/1994, che disciplina le notifiche effettuate a mezzo PEC. Anche in questo caso, le specifiche tecniche per tutti gli aspetti che concernono il PCT si ritrovano nelle fonti secondarie appena esaminate.
Di posta elettronica certificata in ambito PCT si occupano anche gli artt. 16-ter (concernente i pubblici elenchi e il registro generale degli indirizzi elettronici), 16-septies e 16-undecies del citato D.L. 179/12.
Le altre fonti del PCT
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Alcune disposizioni concernenti il processo civile telematico sono contenute direttamente nel codice di procedura civile, come l'art. 149-bis sulle notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
Anche larga parte del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) è dedicata alla disciplina del PCT, come le norme che riguardano il documento informatico (art. 20), il fascicolo informatico (art. 41) e la firma digitale (art. 24).
Lo stesso CAD, in ogni caso, fa salve le disposizioni relative al PCT contenute in altre disposizioni, anche di natura regolamentare. L'art. 2, infatti, definisce il campo di applicazione delle norme in esso contenute "in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico".
Infine, in questo breve excursus sulle più importanti disposizioni che disciplinano il PCT, non può non citarsi la circolare della Direzione Generale del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015, anche se non si tratta di una fonte di diritto in senso tecnico.
Tale circolare, occasionalmente aggiornata, fornisce indispensabili chiarimenti in ordine a diversi aspetti del processo telematico, quali gli orari di deposito degli atti inviati telematicamente, le procedure da seguire in caso di anomalie nel deposito, il pagamento del contributo unificato, etc.
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