In ragione di tanto, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di Appello, che aveva sanzionato la condotta negligente di un medico, allontanatosi dall'ospedale senza presenziare alla fase di conteggio delle garze e alle operazioni di sutura.
- Responsabilità medica dell'equipe e del chirurgo
- Il dovere di vigilanza del chirurgo
- La posizione di garanzia nei confronti del paziente
Responsabilità medica dell'equipe e del chirurgo
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La vicenda prende le mosse dalla denuncia di un paziente che, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per il trattamento di una grave patologia polmonare, subiva una complicanza settica dovuta alla presenza di una garza di consistenti dimensioni all'interno della cavità pleurica.
La Corte d'Appello confermava, a tal proposito, la configurabilità della responsabilità dell'equipe medica e della responsabilità penale del capo chirurgo. Inoltre, modificando la decisione del giudice di prime cure, sanciva anche la responsabilità del secondo operatore, il quale si era allontanato dal nosocomio prima della fine dell'intervento.
Come detto, il secondo chirurgo aveva abbandonato la sala operatoria prima che venissero effettuati gli adempimenti finali dell'intervento, come le manovre di sutura e, ancor prima, il conteggio di ferri e garze ai fini della verifica dell'eventuale derelizione di corpi estranei all'interno del campo operatorio.
Il dovere di vigilanza del chirurgo
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Proprio in virtù di tale allontanamento, la difesa del secondo chirurgo sosteneva che lo stesso fosse da considerare esonerato da ogni responsabilità per quanto accaduto successivamente in sua assenza. A questi, in particolare, non sarebbero state imputabili le conseguenze derivanti dal mancato conteggio delle garze e, quindi, dalla mancata rimozione della benda effettivamente lasciata all'interno del corpo del paziente.
Di opinione ben diversa sono stati i giudici della Corte di Appello competente, e la loro decisione trova ora piena conferma nella sentenza n. 54573/18 della Corte di Cassazione, IV sez. pen.
Nello specifico, nessuna rilevanza è stata assegnata alla circostanza che l'allontanamento volontario del secondo chirurgo fosse stato autorizzato dal capo dell'equipe medica. Infatti, avendo partecipato attivamente a gran parte dell'intervento, il secondo chirurgo aveva maturato un autonomo dovere di vigilanza.
Inoltre, trattandosi di un intervento particolarmente lungo e delicato (della durata di oltre dieci ore), il suo allontanamento spontaneo, non dovuto alla necessità di effettuare altri interventi sanitari, risultava inopportuno per due ordini di motivi. Da un lato, nel caso specifico, gli adempimenti finali post-operatori non potevano ritenersi di routine o di agevole esecuzione, dall'altro andavano tenute in debita considerazione le condizioni di stanchezza psico-fisica anche degli altri membri dell'equipe, a cominciare dal primo chirurgo.
La posizione di garanzia nei confronti del paziente
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Nella vicenda in oggetto, la Corte ha anche richiamato le specifiche raccomandazioni del Ministero della Sanità del 2007, che individuano le prassi più corrette da osservare per prevenire la derelizione di presidi medici all'interno del sito chirurgico.
In conseguenza di quanto sopra, e in linea con quanto pronunciato in sede di appello, la Corte di Cassazione ha quindi confermato la responsabilità penale del secondo chirurgo, non solo per avere collaborato all'intervento in occasione dell'inserimento della garza, ma anche per non averla rimossa e per non aver provveduto al conteggio delle bende impiegate, prima di effettuare la sutura al termine di un intervento così laborioso.
In conclusione, la Suprema Corte ha affermato che "nel caso di intervento svolto in equipe, il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che non è limitata all'ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post operatorio", e per questo motivo ha ravvisato la sussistenza di responsabilità penale del medico nel caso di specie.
Scarica pdf sentenza Cassazione n. 54573/2018