Una sentenza di patteggiamento per reati di peculato d'uso e concussione, non è necessariamente indice di inaffidabilità per l'uso di armi
Avv. Francesco Pandolfi - Una sentenza di patteggiamento per reati di peculato d'uso e concussione, non è necessariamente indice di inaffidabilità per l'uso di armi. E' quanto emerge dal caso in esame deciso dal Tar Genova nella sentenza n. 19/2018.

Indice:

Il caso

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Mario Rossi impugna il decreto del Questore che ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia.

Impugna, inoltre, il provvedimento del Prefetto che gli ha vietato di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti.

Il primo provvedimento amministrativo si fonda sul fatto che il Sig. Rossi è stato destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati di peculato d'uso e concussione: per questo motivo non offre, a giudizio dell'Autorità, una perfetta e completa affidabilità circa il buon uso di armi.

Il secondo provvedimento si basa praticamente sugli stessi argomenti del primo.

Ebbene, dopo aver portato la vicenda all'attenzione del Tribunale amministrativo, il Sig. Mario Rossi ottiene l'accoglimento delle proprie domande di annullamento dei due provvedimenti.

Il perché della decisione

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Abbiamo anticipato che il Tar accoglie le domande.

Vediamo dunque il perché di questa decisione (Tar Genova, Sez. 1, sentenza n. 19 del 15.01.2018).

In buona sostanza, i giudici hanno ragionato così.

Premessa: il Rossi ha subito una sentenza ex art. 444 c.p.p. per i predetti reati, commessi intorno al 2006; ha poi avuto esito positivo l'affidamento in prova ai servizi sociali e il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'estinzione della pena detentiva con ordinanza del 2014.

Da non sottovalutare il fatto, rammenta il Tar, che il giudizio di non affidabilità all'uso delle armi non presuppone necessariamente l'esistenza di sentenze di condanna o l'applicazione di misure di sicurezza, ma si giustifica anche in relazione a situazioni prive di rilevanza penale.

Inoltre, il nostro Ordinamento è di massima ispirato a regole limitative della diffusione dei mezzi di offesa.

Obbligo motivazionale

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Ciò precisato, va detto che laddove non sussistano le circostanze ostative ex art. 43 primo comma t.u.l.p.s., l'eventuale diniego rimane comunque soggetto all'obbligo motivazionale, che impone di specificare le ragioni per le quali la persona non offre più la dovuta garanzia per il corretto uso delle armi.

Ora, nel caso specifico riguardante il Sig. Rossi, questa specifica motivazione non c'è.

In pratica, dice il Tar: non è possibile riconoscere effetti di per sé ostativi alle sentenze di condanna che non configurino alcuna delle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 43 t.u.l.p.s.

Rimane, quindi, la necessità di procedere ad un'adeguata istruttoria che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto (es: epoca / risalenza dei fatti contestati; condotta successiva della persona interessata).

In pratica

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Il ricorso è stato accolto in quanto l'amministrazione ha fatto discendere, in automatico, l'inaffidabilità della persona dalla sentenza patteggiata.

La regola è, invece: prendere la sentenza penale come punto di partenza per gli approfondimenti necessari, non con il fine di reprimere condotte passate ma solo di prevenire pericoli futuri.


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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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