Dott. Carlo Casini - Per quanto concerne la rilevanza (e la ostatività) di un precedente penale al rilascio del porto d'armi bisogna rifarsi al T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).
- Tulps e porto d'armi
- L'art. 43 Tulps
- Le posizioni della giurisprudenza amministrativa e costituzionale
- I rimedi giurisdizionali esperibili avverso il mancato rilascio/rinnovo
Tulps e porto d'armi
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L'articolo da consultare è l'art. 43 (ma anche l'art. 11 menziona la materia) del suddetto T.U., il quale al co.1 prevede l'incompatibilità del precedente penale con il rilascio del porto d'armi e al co.2 prevede che l'autorità amministrativa possa esercitare il suo potere discrezionale, pur orientando le sue scelte a criteri che premino la tutela della pubblica incolumità e sicurezza e l'affidabilità del soggetto richiedente.
Sostanzialmente, la legge vuole evitare che venga concesso l'uso delle armi a chi si è dimostrato con i suoi precedenti penali violento, pericoloso o inaffidabile.
L'art. 43 Tulps
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Dispone in particolare l'art. 43, primo comma, T.U.L.P.S che "Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi".
Il secondo comma della disposizione invece prevede che:"La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".
La novella legislativa(dlgs104/2018) modifica il II comma della norma in esame (43tulps) prevedendo che l'intervenuta riabilitazione del condannato per i reati di cui al primo comma precluda il diniego automatico imponendo quindi alla PA una valutazione discrezionale con il conseguente obbligo motivazionale.
Per dovere di cronaca bisogna menzionare due importanti rinvii alla Corte Costituzionale da parte del Tar Toscana e del Tar Friuli Venezia Giulia circa l'automatismo del diniego all'insorgere dei presupposti dell'art. 43 co.1 TULPS.
I rimettenti si domandano della legittimità sul piano costituzionale poichè ritengono violata la parità di trattamento con i casi di cui al co.2 del medesimo articolo, invocando una equiparazione dei due commi sul piano della discrezionalità.
Le posizioni della giurisprudenza amministrativa e costituzionale
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Sull'ampiezza della discrezionalità della autorità amministrativa del co.2 più TAR hanno confermato con la loro giurisprudenza che si tratta di un'AMPIA DISCREZIONALITA' (come è normale in una materia come quella delle leggi di pubblica sicurezza e in materia di porto d'armi).
In ogni caso, al soggetto che subisce il diniego la giurisprudenza medesima ha sempre voluto garantire una piena consapevolezza delle ragioni del mancato rilascio.
La giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di esprimersi con la Sentenza n. 331/1996 in cui chiarisce che la commissione di un reato penale non comporta il necessario automatismo con i mancato rilascio o rinnovo del porto d'armi ed è anzi necessario che vengano valutati tutti gli elementi del caso concreto al fine di giungere ad una quanto più completa analisi prognostica sul soggetto richiedente.
La giurisprudenza amministrativa ha proseguito su questo filone innestato dalla Corte Cost. per giungere all'approdo della totale irrilevanza delle imputazioni penali in merito alle conseguenze sul porto d'armi per tutti quei reati che non denotino violenza, pericolosità, uso d'armi, aggressività e minaccia al patrimonio altrui (Tar Toscana n. del 905/2016, Tar Sardegna n.888 del 2015, Tar Emilia Romagna n. 253 del 2015, Tar Abruzzo n. 28 del 2015).
I rimedi giurisdizionali esperibili avverso il mancato rilascio/rinnovo
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Quanto ai rimedi giurisdizionali esperibili, se si ritiene che, in base a quanto lo scrivente ha avuto modo di evidenziare, il provvedimento di diniego di rilascio (o di rinnovo) della detenzione o del porto d'armi, di cui si sia stati resi destinatari, sia illegittimo, sarà necessario proporre ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni dalla notificazione o comunque dalla comunicazione dell'atto oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni a partire dallo stesso dies a quo del ricorso ordinario.
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