Cosa prevede la legge di bilancio del 2019 e come si concilia con la rottamazione-ter e il sovraindebitamento

Dott.ssa Floriana Baldino - La legge di bilancio del 2019, n. 145/2018, è stata pubblicata, ed al comma 184 e ss., disciplina il così detto "saldo e stralcio" con lo Stato previsto per le persone in comprovata difficoltà economica.

Ma esaminiamola attentamente.

Saldo e stralcio debiti

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La legge di bilancio, come già detto, ha previsto il "mini condono" per tutte le cartelle esattoriali affidate all'agente della riscossione tra il 2000 ed il 2017 (vai alla guida Saldo e stralcio debiti per chi è in difficoltà).

Potranno aderire a questo " mini condono" coloro che dimostrino di versare in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero coloro che avranno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, non superiore a 20mila euro.

L' Agenzia Entrate riscossione nel suo sito ha già predisposto i modelli e le istruzioni per presentare la domanda.

Leggi anche Saldo e stralcio debiti: ecco il modello

Saldo e stralcio debiti e rottamazione-ter

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A differenza della rottamazione ter, la sanatoria prevista nel bilancio del 2019, consente di pagare solo una parte della sorte capitale (quindi non l'intero capitale a differenza della rottamazione-ter) a quei soggetti che versano in una grave comprovata situazione di difficoltà economica.

La predetta legge specifica inoltre i diversi scaglioni di riferimento per il calcolo della percentuale da pagare.

La percentuale da pagare, dovrà essere calcolata solo sulla sorte capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, ed andranno escluse dal calcolo sia le sanzioni, che gli interessi di mora, mentre devono essere pagate le somme maturate a titolo di aggio, nonché le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Gli scaglioni

Gli scaglioni sono i seguenti:

- Il 16%, delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, con ISEE fino a euro 8.500;

- Il 20%, delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con ISEE fino a 12.500 euro;

- Il 35% delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500 euro a 20mila euro.

Saldo e stralcio debiti: domanda e modalità di pagamento

La domanda per il "saldo e stralcio", ha la medesima scadenza della rottamazione-ter ovvero la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Anche le modalità di pagamento previste sono le medesime della rottamazione-ter, ovvero il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in cinque rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

Saldo e stralcio debiti anche per chi ha presentato istanza legge sovraindebitamento

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Si può aderire al saldo e stralcio se si è già depositata istanza per il sovraindebitamento, ex legge n. 3/2012, o se è stata avviata una procedura di liquidazione? La risposta è positiva.

La legge di bilancio 2019 ha previsto infatti l'opportunità di aderire alla definizione per l'estinzione dei debiti ex art. 1 c. 184 e 185, anche per chi ha già depositato l'istanza per il sovraindebitamento o rientri nella procedura di liquidazione ex legge 3/2012.

In questo caso tuttavia, per chi dovesse rientrare nella procedura di liquidazione per sovraindebitamento, la percentuale di pagamento è pari al 10% (art. 1 c. 188, lg 145/2018).

Alla richiesta di definizione per estinzione dei debiti, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di apertura di liquidazione ex art. 14-quinques, legge 3/2012.

Le domande potranno essere depositate o tramite pec, o direttamente agli sportelli dell'Agenzia entrate e riscossione.

Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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Foto: 123rf.com
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