"Il ricorso del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell'altro in violazione dell'obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale". E' quanto hanno affermato i giudici della Suprema Corte (Sent. n. 8512/2006) precisando che, pertanto, "non sono ripetibili, nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni".
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