di Annamaria Villafrate - Cos'è la difesa personale? Come è disciplinata dal diritto? Quali sono i limiti, i luoghi, le modalità e i presupposti per considerare la difesa personale legittima? A questi e ad altri quesiti cercheremo di dare brevi, ma esaurienti risposte, trattando anche il necessario tema collegato delle armi e dello spray al peperoncino.
Indice:
- Cos'è la difesa personale?
- La legittima difesa
- La legittima detenzione di armi
- Lo spray al peperoncino
Cos'è la difesa personale?
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Quando si parla di difesa personale si pensa subito ai numerosi corsi di autodifesa o appunto di difesa personale organizzati dalle palestre e dedicati, in particolare, alle donne. Per autodifesa in realtà o difesa personale, fuori dal mondo giuridico, si intende in genere la capacità di un soggetto, di difendere la propria integrità psico-fisica da parte di aggressioni esterne. Chiarito il significato comune di difesa personale, è necessario chiedersi quali collegamenti esistono il mondo del diritto.
La legittima difesa
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Dal punto di vista giuridico limiti, modalità, presupposti e casi in cui un comune cittadino può difendersi da solo, senza rivolgersi all'autorità, è prevista e disciplinata dall'art. 52 del codice penale, ai sensi del quale:
"Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale."
Il nostro ordinamento ammette quindi la possibilità di salvaguardarsi, purché la difesa:
- derivi dalla necessità di difendere un diritto proprio o di altri;
- sia proporzionata all'offesa (considerata tale quando per difendersi si fa uso di un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a proteggere la propria o altrui incolumità da un pericolo di aggressione, senza desistenza, in uno dei luoghi previsti dall'art 614 c.p, ovvero abitazione, privata dimora, negozio, studio professionale o luogo in cui si svolge attività imprenditoriale).
L'eccesso colposo
Abbiamo visto, leggendo l'art 52 c.p quali sono i requisiti richiesti dall'ordinamento affinché il soggetto che si difende da solo non sia punibile. C'è però un'altra norma che stabilisce un ulteriore limite alla difesa personale. Si tratta dell'art. 55 c.p che disciplina dell'eccesso colposo e che, se la difesa non risulta proporzionata all'offesa, ovvero superi i limiti stabiliti dalla legge, dall'ordine dell'autorità o dalla necessità, il soggetto che si difende è sottoposto alle norme che regolamentano i delitti colposi.
La legittima detenzione di armi
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Come emerge dalla lettura dell'art 52 c.p sulla legittima difesa emerge che, per poter utilizzare un'arma allo scopo di difendere la propria o l'altrui incolumità dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta è necessario che la stessa sia legittimamente detenuta.
A tale fine, come prevede l'art. 38 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773/1931 è necessario che chi detiene:
- armi o parti di esse (canna, telaio, fusto, compreso upper receiver e lower receiver, nonché, in relazione alle modalità di funzionamento: carrello, tamburo, otturatore o blocco di culatta);
- munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere;
- caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
"deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata."
Detenere un'arma senza licenza è reato
Insomma, la legge non vieta ai cittadini di detenere un'arma in casa e di difendersi, purché sia stato a ciò autorizzato dall'autorità competente previo rilascio della licenza di detenzione che consente di tenere l'arma in casa, previa dazione di opportuni accorgimenti.
Detenere un'arma in casa senza licenza infatti, configura il reato di detenzione abusiva di armi così come previsto dall'art 697 c.p., che punisce con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a trecentosettantuno euro "Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta".
Lo spray al peperoncino
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Parlando di difesa personale non si può non pensare alle aggressioni che ancora sono costrette a subire soprattutto le donne. Ragion per cui non si può evitare di parlare dello spray al peperoncino, sul cui utilizzo ci si pongono ancora tante domande.
A tal proposito è infatti necessario precisare che lo spray, così come la pistola al peperoncino, sono stati disciplinati dal D.M. n. 103 del 12 maggio 2011 contenete il "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n.94/2009".
Caratteristiche dello spray o della pistola al peperoncino, possono essere utilizzati per la difesa personale alle seguenti condizioni:
- non devono possedere l'attitudine di recare offesa alle persone e a tal fine le percentuali delle sostanze in essi contenute (non infiammabili, nè cancerogene, corrosive, infiammabili o contenete agenti chimici) non devono superare un certo limite quantitativo;
- la confezione e l'etichettatura devono essere conformi a quanto indicato dall'art. 2 del decreto;
- non possono essere venduti ai minori di anni 16;
- possono essere utilizzati senza l'autorizzazione prevista per la detenzione o il porto d'armi.
- possono essere impiegati per la legittima difesa purché questa sia proporzionata all'offesa.
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