La fattura è un documento fiscale che deve essere redatto ed emesso obbligatoriamente per legge da coloro che sono titolari di Partiva Iva

Tipi di fattura

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La fattura è classificabile, in base al momento della sua emissione in:

  • immediata: quando viene emessa nel momento stesso in cui il prodotto viene venduto o il servizio viene prestato;
  • differita: quando la fattura viene emessa in un momento successivo alla consegna del bene o alla prestazione del servizio, in genere entro il giorno 15 del mese successivo, salvo eccezioni.
In base al contenuto la fattura è accompagnatoria, se oltre alle informazioni relative alla sua emissione contiene anche quelle necessarie all'emissione del documento di trasporto.


In base al valore la fattura è proforma: quando è priva di valore fiscale e viene utilizzata solo per comunicare all'acquirente o a al committente il corrispettivo richiesto. In questo caso il documento deve contenere l'annotazione che si tratta di un documento "proforma".

Elementi obbligatori fattura

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Ai sensi del comma 2 dell'art 21 DPR n. 633/1972 la fattura deve contenere i seguenti dati.

Fatture e corrispettivi

Ovviamente, nella fattura vanno sempre indicati:

  • i corrispettivi e tutti gli altri dati necessari a determinare la base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • i corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.

Altri elementi da inserire in fattura

Ma i corrispettivi non sono gli unici elementi da inserire in fattura, in quanto a essi si affiancano:

  • la data di emissione;
  • il numero progressivo del documento per identificarla in modo univoco;
  • il nome della ditta o la denominazione o la ragione sociale o il nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale e l'ubicazione della stabile organizzazione se i soggetti che prestano il servizio o cedono il bene non sono residenti;
  • il numero della partita IVA del cedente o prestatore;
  • il nome della ditta o la denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza
    o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale e l'ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti;
  • il numero di partita IVA del cessionario o committente. In caso di soggetto passivo stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento. Il codice fiscale se il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
  • la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'operazione; - la data in cui viene effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, se questa è diversa da quella di emissione della fattura;
  • l' aliquota Iva e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • la data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
  • l'indicazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo.

Esempio fattura

Ecco un esempio di fattura relativa a una fornitura di beni.

Società fornitrice_______

domicilio fiscale___________

codice fiscale _____________

partita IVA _______________

Spett.le

____________________

sede legale _____________

partita IVA ____________

Fattura n. ______ del ________

Oggetto: fornitura ____________

Quantità ___ Descrizione prodotto _______ prezzo _______ Iva _______ Importo ______

Quantità ___ Descrizione prodotto _______ prezzo _______ Iva _______ Importo ______

Quantità ___ Descrizione prodotto _______ prezzo _______ Iva _______ Importo ______

Imponibile euro _________

IVA euro _____

Totale Euro _________

La fattura semplificata

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La fattura semplificata è disciplinata dall'art 21 bis del DPR n. 633/1972 e può essere emessa se l'ammontare complessivo non supera i 100 euro. E' così definita perché, a differenza della fattura ordinaria, risulta snellita per quanto riguarda tipologia e quantità di dati da indicare. Essa però, a al pari delle fattura ordinaria, non può essere emessa in relazione alle operazioni indicate al comma 2 dell'art. 21 bis.

Casi particolari di fatturazione

Il comma 3 dell'art 21 del DPR n. 633, si occupa di regolamentare casi particolari di emissione della fattura stabilendo che:

  • nel caso in cui le operazioni di cessione o prestazione a cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti ad aliquote Iva diverse, i beni e i servizi, i corrispettivi e i dati necessari a determinare la base imponibile e le aliquote dell'imposta andranno indicati distintamente, in base all'aliquota prevista;
  • se nello stesso giorno vengono eseguite più prestazioni nei confronti di un unico soggetto, può essere emessa una sola fattura;
  • in caso di più fatture elettroniche trasmesse dallo stesso prestatore o cedente in unico lotto al medesimo destinatario i dati comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, a condizione che per ogni fattura sia possibile accedere a tutte le informazioni in essa contenute.

Obblighi del soggetto passivo Iva

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Il soggetto passivo Iva, ovvero colui che cede bene o presta servizi deve assicurare, sempre ai sensi dell'art 21 DPR n. 633/1972 "l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione".

Tali requisiti possono essere garantiti, anche per la fattura elettronica:

  • avvalendosi di sistemi di controllo di gestione capaci di assicurare il collegamento tra la fattura e l'operazione per cui è stata emessa;
  • apponendo la firma elettronica qualificata o digitale di chi la emette;
  • mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie.

Nel caso in cui le fatture siano redatte in lingua straniera e se l'amministrazione finanziaria, per finalità di controllo, lo richiede, devono essere tradotte.

Termini di emissione delle fatture

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Come precisato dall'art. 21, comma 1 del DPR n. 633/1972: "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente."

Scadenze particolari per emettere fattura sono previste e disciplinate dal successivo comma 4:

  • entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione così come determinate ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto"
  • entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni per le cessioni di beni nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea.

Emissione fattura in casi particolari

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Ecco alcuni casi particolari relativi all'emissione di fattura:

Operazioni esenti, non soggette a imposta o soggetti al regime del margine

Il comma 6 dell'art 21 DPR 633/1972 prevede che la fattura debba essere emessa anche in relazione ad operazioni esenti o soggette a regimi particolari. In questi casi, in sostituzione dell'ammontare dell'imposta, si dovrà indicare la norma interna o comunitaria di riferimento:

  • "cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta" ai sensi dell'art. 7 -bis comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta"; - operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"
  • operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";
  • operazioni soggette al regime del margine (DL n. 41/1995, convertito con modifiche dalla legge n. 85/1995, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";
  • operazioni eseguite dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine ai sensi dell'art 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio".

Soggetti passivi stabiliti e operazioni non soggette Iva

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono fattura anche per le operazioni sotto elencate, anche quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli art. da 7 a 7-septies e indicano, al posto dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni e l'eventuale norma comunitaria o nazionale di riferimento:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta.

Autofatturazione, emissione su richiesta del cliente e acquisto carburante

Nel caso in cui la fattura venga venga emessa dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio per un obbligo proprio essa recherà l'annotazione "autofatturazione".

L'art. 22 del Dpr n. 633/1972 prevede inoltre l'emissione della fattura, in casi particolari, su richiesta dal cliente non oltre il momento in cui l'operazione viene effettuata, anche se vi sono casi in cui la fattura deve essere chiesta, ovvero:

  • quando gli imprenditori acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura.
  • quando i soggetti passivi Iva acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, l'acquisto deve essere documentato con fattura elettronica.

La fattura elettronica

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Da alcuni anni, la fattura in molti casi non è più cartacea, ma deve essere emessa in maniera elettronica.

Di definire la fattura elettronica si occupa l'art 21 del DPR n. 633/1972: "Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario." Una volta prodotta nel formato XML previsto, deve essere sottoscritta con firma elettronica certificata e inviata al destinatario tramite il Sistema di Interscambio.

Come funziona

Come previsto dall'art. 1 del dlgs n. 127/2015, le fatture elettroniche emesse tramite il sistema di interscambio (SdI), e a regime dal primo gennaio di quest'anno, sono previste per razionalizzare la procedura di fatturazione e registrazione relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi e relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Termini di trasmissione

La trasmissione telematica delle fatture elettroniche all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento che prova l'operazione. Chi è obbligato alla trasmissione telematica delle fatture è esonerato dall'annotazione delle stesse nel registro delle fatture emesse e ricevute di cui agli artt. 23 e 25 DPR 633/1972.

Consumatori finali

Al momento, se i destinatari della fattura sono i consumatori finali, essi possono rinunciare a ricevere la fattura in formato elettronico, considerato che una copia analogica (pdf) ovvero cartacea verrà messa a disposizione direttamente da chi la emette.

Soggetti esonerati

Dalla fatturazione elettronica sono esonerati:

  • i soggetti passivi che rientrano nel "regime di vantaggio",
  • coloro che applicano il regime forfettario;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 398/1991 "e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000". Se però, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi per più di 65.000 euro, devono garantire che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Fatture in cloud

La fatturazione elettronica va fatta tramite degli appositi programmi.

Per evitare di appesantire troppo il proprio PC, è anche possibile utilizzare dei software in cloud che consentono anche un'archiviazione sicura dei documenti emessi.

Leggi anche La fatturazione elettronica e usa i nostri strumenti per il calcolo delle fatture:

- Calcolo fattura avvocato

- Scorporo fatture


Foto: 123rf.com
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