Per la S.C. (sentenza n. 9689/2002) non è consentito il deposito di documenti nuovi nel giudizio di Cassazione ancorché relativi a vicende successive al deposito del ricorso
Non è consentito il deposito di documenti nuovi nel giudizio di Cassazione ancorché relativi a vicende successive al deposito del ricorso e ciò indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, secondo comma, del codice di procedura civile.
In tal senso una decisione della Corte di Cassazione (n. 9689 del 4 luglio 2002).
Tale preclusione, chiarisce la Corte, non sussiste per quei documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso.
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